Art. 8 cpv. 3 e art. 116 cpv. 2 Cost; art. 12 cpv. 2 e 13 cpv. 5 LPar – Assegni di famiglia, norma di collisione intercantonale; costi della procedura
Incostituzionalità di una regolamentazione che attribuisce al “padre” il diritto al pagamento degli assegni familiari/per i figli in caso di diritti concorrenti di coniugi esercitanti un’attività lucrativa (consid. 2-4).
Famiglia domiciliata nel Canton FR, dove lavora la moglie, a tempo parziale; marito lavora nel Canton SO. Chi percepisce gli assegni per i figli? Il TF crea una regola di collisione in analogia alle regole di collisione a quanto previsto dagli accordi bilaterali Svizzera-EU (art. 76 Ordinanza 1408/71).
Ha quindi stabilito che l’assegno per i figli va pagato innanzitutto dal Cantone di domicilio della famiglia, se uno dei genitori vi svolge un lavoro che dà diritto all’assegno. Qualora il Cantone di lavoro dell’altro genitore dovesse prevede assegni più elevati, vi si può chiedere la differenza. Se nel Cantone di domicilio nessuno dei genitori svolge un lavoro che dà diritto all’assegno, l’assegno va pagato dal Cantone di lavoro.
Nel caso concreto, la conseguenza è pertanto che se la madre, nel Cantone di domicilio, ha diritto all’assegno, il Cantone di domicilio glieli deve versare. Se nel Cantone di lavoro del padre gli assegni fossero più elevati (perché più elevati in assoluto o perché nel Cantone di domicilio la madre, impiegata a tempo parziale, non percepisce il 100 % degli assegni), questo Cantone dovrà versare la differenza.
Dato che non si tratta di una questione direttamente inerente ai rapporti di lavoro, la procedura non si applicano gli art. 12 cpv. 2 risp. 13 cpv. 5 LPar, per cui la procedura non è gratuita.
Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (www.bger.ch)