Art. 3 LPar – educatrice fa valere disparità di salario con colleghi: i colleghi, al momento della nomina, erano stati inseriti nella classe massima, la ricorrente nella classe minima (caso ticinese)
In urto con le risultanze documentali, il tribunale federale ha ritenuto che i colleghi, contrariamente alla ricorrente, al momento della nomina, avessero già maturato delle anzianità di servizio (quando già al momento dell’incarico erano stati inseriti nella classe massima con 10 gradi di anzianità); ha inoltre ritenuto che anche da un esame più generale delle condizioni salariali dei colleghi – donne e uomini – non emergessero elementi in grado di confermare la tesi della discriminazione, anche perché una collega era stata inserita nella classe massima con il massimo di scatti di anzianità (né a livello cantonale, né a livello federale, era stato verificato il campione di confronto, né la formazione dei vari colleghi)
Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (www.bger.ch)
Pubblicazione della sentenza cantonale (TRAM, 53.2002.28 del 18.02.2003) su www.sentenze.ti.ch