Professioni infermieristiche Zurigo – art. 106 cpv. 1 OG, possibilità di impugnare decisione di rinvio per ulteriori accertamenti; forza di cosa giudicata materiale di una sentenza
Alcune sentenze del tribunale amministrativo del Canton Zurigo (v. Entscheide nach Gleichstellungsgesetz im Kanton Zürich, casi 7, 8, 9 e 10) avevano stabilito che le infermiere dovevano essere riclassificate di due classi. In occasione della nuova classificazione, la ricorrente viene riclassificata di una anziché due classi, con la motivazione che in precedenza era già inserita in una classe superiore, per cui la discriminazione era eliminata.
Il Tribunale cantonale accoglie il ricorso dell’infermiera, ma rinvia il caso all’istanza inferiore per accertamento dei fatti (definizione della funzione svolta dalla ricorrente).
Il TF respinge il ricorso, in quanto la sentenza del Tribunale cantonale non è una sentenza finale, con cui viene cioè chiusa, almeno parzialmente, una procedura, ma unicamente una decisione procedurale. Anche se tale decisione allunga la procedura, non ne derivano svantaggi irrimediabili alla ricorrente.
Inoltre, la sentenza precedente aveva sancito unicamente il principio della riclassificazione delle varie funzioni nelle professioni infermieristiche, senza esaminare il collocamento delle singole funzioni all’interno della scala salariale rivalutata nel suo complesso.
Cfr. DTF 2A.183/2003 e 2A.163/2003 del 20.08.2003 e http://www.gleichstellungsgesetz.ch, Zürich Fall 77
Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (www.bger.ch)