DTF 22A.301/2001 del 14.02.2003 (ricorso di diritto amministrativo e pubblico)

Art. 17 LPar, diritto transitorio; art. 6 LPar, onere della prova – due segretarie del capo del Dipartimento nel Canton Vallese fanno valere collocamento nella classe 10 (anziché 16), alla pari del capo della cancelleria cantonale.

Questa causa era iniziata il 20.3.1986 ed era approdata al Tribunale federale una prima volta nel 1989 (DTF 2P.245/1989 e 2P.246/1989, non pubblicati). Il TF aveva rinviato la pratica all’autorità cantonale per violazione del diritto di essere sentito delle interessate e per violazione del suo obbligo di accertare i fatti. Ha quindi avuto luogo una lunga procedura di assunzione di prove.

Diritto transitorio (art. 17 LPar): Anche se la causa era iniziata nel 1986, la decisione di prima istanza all’origine del presente ricorso era stata presa solo dopo l’entrata in vigore (il 1.7.96) della LPar, che pertanto si applica.
L’art. 6 LPar (alleviamento dell’onere della prova) trova la sua giustificazione nella necessità di correggere la disparità di fatto risultante dalla concentrazione dei mezzi di prova nelle mani del datore di lavoro. Per evitare che vengano introdotte delle azioni alla leggera, prima di caricare al datore di lavoro l’onere della prova, si chiede che chi si pretende vittima di discriminazione porti degli indizi che rendano verosimili l’esistenza della discriminazione.
Il fatto che il guadagno di un’impiegata che esercita una professione tipicamente femminile sia inferiore a quello di un’altra professione (neutra dal punto di vista del sesso, o maschile), non rende ancora verosimile una discriminazione. Se invece due lavoratori di sesso opposto hanno una posizione simile, con compiti paragonabili, si presume che una differenza di remunerazione sia di natura sessista.
Resa verosimile la discriminazione, il datore di lavoro deve provare che la differenza di trattamento non è discriminatoria. Deve provare da un lato i fatti sui quali basa la propria politica salariale, e dall’altro lato i motivi che giustificano le differenze criticate quali discriminatorie.
Nel caso concreto, le ricorrenti avevano fatto un’analisi dettagliata dei compiti, della formazione e delle qualità personali richieste a loro e al capo del segretariato della cancelleria. Inoltre, lo stesso Cantone si era sentito in dovere di istituire un sistema di ricupero salariale, tramite premi al merito, per le donne impiegate nell’amministrazione cantonale, il cui trattamento salariale era anomalo. Segue un’analisi dettagliata delle differenze fatte valere dal Cantone (compiti di direzione, di gestione; preparazione sedute del Consiglio di Stato, archiviazione di documenti, corrispondenza, documentazione, ricerca e informazione; compiti specifici; formazione), per concludere che il Cantone non aveva portato la prova per il fatto che i compiti svolti dal capo del segretariato della cancelleria fossero diversi e in particolare che le sue funzioni direttive e di gestione fossero più importanti rispetto a quelle svolte dalle segretarie dei capi di dipartimento.
Il Cantone non è inoltre riuscito a portare la prova per il fatto che la differenza di retribuzione non fosse legata al sesso. E’ stato dimostrato che i funzionari uomini collocati nella classe 16 devono soddisfare delle esigenze molto meno importanti di quelle richieste alle ricorrenti. Anche per le funzioni in 10ma classe non necessariamente è richiesta una formazione superiore, né svolgono necessariamente compiti più pesanti. Il confronto fatto dal Cantone con le altre funzioni di segretariato è ininfluente, dato che si tratta di funzioni attribuite a donne e considerate (dal Cantone) tipicamente femminili.
Di conseguenza, le segretarie dei capi di dipartimento hanno diritto alla stessa rimunerazione del capo del segretariato della cancelleria in quanto svolgono un lavoro i pari valore. Anche nei confronti delle altre funzioni collocate in tale classe, questa classificazione non appare inadeguata.
Ricorso accolto, con rinvio della causa al Consiglio di Stato perché decida formalmente il collocamento delle funzioni delle ricorrenti nella classe 10 e stabilisca l’esatto ammontare delle prestazioni dovute alle ricorrenti; e con rinvio al tribunale cantonale perché decida nuovamente sulle spese della procedura cantonale.

Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (www.bger.ch)

Pubblicità
Questa voce è stata pubblicata in Retribuzione e contrassegnata con , , , . Contrassegna il permalink.