art. 4 cpv. 2 terza proposizione Cost.; retribuzione uguale per un lavoro di pari valore; maestre di lavori manuali nel cantone di Berna – 11 maestre di lavori manuali (7 davanti al TF) chiedono la parificazione dei loro salari con quelli dei docenti di scuola elementare e di economia domestica – stesso numero di lezioni, nessuna differenza di rilievo per quanto concerne le esigenze pedagogiche, il carico personale e la responsabilità – differenza giustificata: la formazione dei maestri della scuola primaria è più estesa di quella delle maestre di lavori manuali e tiene conto delle materie che essi sono autorizzati ad insegnare
Già prima dell’entrata in vigore dell’art. 4 cpv. 2 Cost., il Tribunale federale deduceva dal principio di parità sancito dall’art. 4 cpv. 1 l’obbligo nei rapporti di lavoro di diritto pubblico di versare un salario uguale per un lavoro di pari valore (DTF 105 Ia 120 ss., 103 Ia 517 ss.). L’art. 4 cpv. 2 frase 3 Cost. ha introdotto un diritto soggettivo ad un pari salario per un lavoro di pari valore tra uomo e donna anche nei confronti del datore di lavoro privato. Indipendentemente dal sesso, dall’art. 4 cpv. 1 Cost. continua a derivare il diritto ad un salario uguale per un lavoro di pari valore.
Giusta l’art. 4 cpv. 2 frase 3 Cost., sono vietate differenze di salario che si basano su differenze tra i sessi quali una forza fisica minore, assenze generalmente più elevate, età di pensionamento più bassa, norme di protezione a favore dei lavoratori femminili, ritenuto che non si riferiscono al lavoro come tale.
Il concetto di lavoro di pari valore non si riferisce soltanto ad un lavoro uguale, simile, ma può riferirsi anche a lavori di natura diversa. (consid. 2b).
Una migliore formazione può giustificare una retribuzione più elevata, a condizione che essa sia richiesta o utile per il lavoro da svolgere. Le differenze di formazione concernono l’attività professionale, che presuppone nel maestro della scuola primaria conoscenze speciali più estese di quelle della maestra di lavori manuali (consid. 3 e 4).
Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (www.bger.ch)