Art. 4 cpv. 1 e 2 Cost; retribuzione uguale per un lavoro di pari valore – maestre di scuole materne del cantone di Basilea Città – 9 docenti di scuola dell’infanzia e 10 docenti di lavoro manuale chiedono il versamento della differenza di salario corrispondente a 2 classi di salario per gli ultimi 5 anni e per il futuro – tribunale amministrativo cantonale constata disparità di trattamento ma ritiene di non poter interferire nelle competenze del legislatore – ricorso accolto
Dall’art. 4 cpv. 2 frase 3 risulta una pretesa, dedotta direttamente dalla Costituzione, che può essere fatta valere tanto nei confronti di un datore di lavoro privato quanto nei confronti di un datore di lavoro pubblico. Ciò a differenza dell’art. 4 cpv. 2 terza frase, che contiene unicamente un obbligo per il legislatore, non direttamente giustiziabile (consid. 3).
Che l’accoglimento di una siffatta pretesa possa avere conseguenze sul sistema retributivo di un’intera amministrazione e comportare delle modifiche deve essere accettato quale conseguenza della pretesa dedotta direttamente dalla Costituzione Federale. Nulla vi muta l’argomentazione secondo cui il sistema salariale può essere modificato soltanto nel suo insieme o che una revisione sarebbe immediata. Non applicabilità della giurisprudenza elaborata dal TF con riferimento all’art. 4 cpv. 2 prima e seconda proposizione Cost., secondo la quale è possibile, a certe condizioni, rinunciare all’accoglimento di un ricorso benché il giudice accerti che tale disposizione è stata violata (consid. 3).
Violazione del diritto di essere sentito realizzata con l’omissione di una perizia (consid. 4c).
Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (www.bger.ch)