DTF 113 Ia 107 del 30.7.1987 (ricorso di diritto pubblico)

Art. 4 cpv. 2 periodo 3 Cost. Uguaglianza di retribuzione tra uomo e donna – Attori teatrali di sesso differente; ruoli quantitativamente equivalenti; necessità di sostituire d’urgenza un’attrice semi-professionista con un’attrice professionista, budget limitato; disparità con attore professionista giustificata

L’art. 4 cpv. 2 periodo 3 Cost. crea un diritto individuale alla parità di salario che ogni salariato, uomo o donna, può dedurre direttamente in giustizia, senza che sia necessario che il principio costituzionale sia stato precedentemente concretizzato da una legge (consid. 1a).
Nei rapporti di lavoro di diritto privato, la violazione della parità di salario deve essere invocata nel quadro di un ricorso per riforma se supera il limite di fr. 8’000.– (art. 46 OG). Per somme inferiori è dato il ricorso di diritto pubblico (art. 86 cpv. 2 OG). (consid. 1b).
Legittimati a ricorrere sono sia il salariato che il datore di lavoro (consid. 1d).
L’art. 4 cpv. 2 periodo 3 Cost. garantisce unicamente la parità di salario tra uomo e donna e vieta unicamente la discriminazione tra i sessi in materia di salario. Non trova invece applicazione se si tratta di paragonare il lavoro svolto unicamente da donne o unicamente da uomini. Il principio della parità di trattamento deve essere rispettato indipendentemente dai motivi e dalle intenzioni del datore di lavoro.
Disparità di salario tra uomo e donna per un lavoro identico o di pari valore non violano invece la garanzia costituzionale della parità di salario se si fondano su motivi oggettivi quali l’età, l’anzianità, gli oneri famigliari, l’esperienza, il grado di qualifica, i rischi ecc. (consid. 4a).

Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (www.bger.ch)

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