Art. 8 cpv. 3 Cost; Art. 3 cpv. 1 e 2 LPar – psicologo – differenza salariale con funzioni di paragone giustificata da motivi oggettivi
I fatti:
Il ricorrente è uno psicologo diplomato che dal 1989 lavora presso l’Ospedale psichiatrico universitario del Canton Zurigo. Dopo aver assolto svariati corsi di formazione e di perfezionamento, chiede che il suo lavoro di psicologo venga parificato ad altre professioni del settore pubblico (ingegnere, revisore dei conti, ispettore fiscale), con conseguente collocamento in una classe salariale superiore (nella 21, in subordine nella 20, rispetto alla 19) e il versamento degli arretrati per gli ultimi 5 anni. Dopo aver ordinato una perizia (analisi funzionale semplificata), i tribunali cantonali avevano respinto la richiesta.
Il Tribunale federale aveva accolto il ricorso e rinviato l’incarto all’autorità inferiore per nuovo accertamento in relazione al criterio K1 “Occupazione e formazione”: cfr. DTF 8C_420/2019 del 20.02.2020; anche un secondo ricorso era stato accolto (DTF 8C_180/2021 del 10.09.2021) con l’indicazione di verificare se vi fosse una classificazione discriminatoria in relazione all’integralità del criterio K1 rispetto alla funzione di ingegnere, revisore e ispettore fiscale.
Richieste e procedura cantonale
Il Tribunale amministrativo cantonale chiese quindi all’Uffici del personale del Canton Zurigo di produrre i profili delle funzioni di paragone di ingegnere, revisore/revisora e ispettore/ispettrice fiscale collocati nelle classi 19 e 20.
Esperita l’istruttoria, respinge nuovamente la domanda.
Richieste davanti al TF
Il dipendente ricorre nuovamente al Tribunale federale postulando il versamento della differenza di stipendio tra la classe 19 e 20 per il periodo dal 14.11.2009 al 31.12.2016 (momento quest’ultimo in cui andò in pensione) oltre che un’indennità per ripetibili.
Le motivazioni del Tribunale federale
Oggetto di decisione a questo punto era rimasto quanto segue:
il ricorrente aveva reso verosimile una discriminazione basata sul sesso (la professione di psicologa essendo “indiscutibilmente una professione tipicamente femminile”) rispetto alle funzioni di ingegnere, revisore e ispettore fiscale
rimane da verificare se la datrice di lavoro avesse portato la prova per il fatto che vi fossero motivi oggettivi per questa differenza.
Nel caso concreto, è ancora in discussione la valutazione della formazione ed esperienza professionale.
Il TF può esaminare se i criteri di valutazione e i parametri di differenziazione sono ammissibili. Per giustificare delle differenze salariali non è richiesta una prova scientifica, bastano motivi oggettivi.
Il TF giunge alla conclusione che il confronto mostra come lo stipendio in parte inferiore, in parte uguale, a quello delle funzioni di paragone si basa su motivi oggettivi (master; esperienza richiesta). Non vi è pertanto una discriminazione di una professione tipicamente femminile, per cui questa volta la sentenza cantonale viene confermata.
Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (bger.ch)