DTF 4A_381/2022 del 22.12.2022– ricorso in materia civile

Art. 5 cpv. 3 Lpar, 74 LTF – molestie sessuali –indennità per molestie sessuali di 19’506.00, quota parte 13ma e certificato di lavoro rettificato – ricorso respinto

Fatti

L’attrice era stata assunta presso la convenuta, una Sagl, dal 25 aprile 2016 dapprima come praticante, e dal 1° settembre 2016 con un contratto a tempo indeterminato. Con lettera del 20 maggio 2019 viene esonerata dal prestare il proprio lavoro e licenziata per il 31 agosto 2019.
La dipendente fa valere diverse pretese nei confronti della convenuta, in particolare per molestie sessuali da parte del socio unico e gerente della Sagl nonché in relazione alle circostanze del licenziamento (disdetta abusiva).

Decisione di prima istanza

In prima istanza, la dipendente chiede un’indennità di CHF 19’506.—per molestie sessuali, CHF 3’000.00 a titolo di torto morale e – con istanza seperata – CHF 10’953.60 a titolo di indennità per disdetta abusiva, CHF 2’258.45 a titolo di quota parte tredicesima nonché la rettifica del certificato di lavoro. Il Tribunale di prima istanza riunisce le due procedure e riconosce all’attrice CHF 19’506.00 quale indennità ai sensi dell’art. 5 cpv. 3 Lpar, la quota parte tredicesima richiesta nonché la rettifica del certificato di lavoro.

Il ricorso del datore di lavoro al Tribunale superiore cantonale viene respinto. La datrice di lavoro ricorre al Tribunale federale.

Decisione del TF

La Lpar costituisce una legge speciale rispetto alle norme sul contratto di lavoro. Si tratta pertanto di una controversia in materia del diritto di lavoro ai sensi dell’art. 74 cpv. i lit. a) LTF, il valore litigioso minimo di CHF 15’000.00 è raggiunto (13ma mensilità CHF 2’258.45, certificato di lavoro CHF 2’160.00, indennità Lpar CHF 19’506.00) (consid. 1.2).

(Motivi di ricorso, ricapitolazione della giurisprudenza, consid. 2)

Il datore di lavoro aveva fatto valere compensazione della pretesa di pagamento della 13ma mensilità pro rata con una pretesa di risarcimento danni per spese legali preprocessuali. Data la genericità dell’affermazione, la dipendente non era tenuta a contestarla in modo sostanziato – nessuna violazione dell’art. 150 CPC (consid. 3.1).

Il TF respinge pure le critiche relative al certificato di lavoro, non sufficientemente motivate (consid. 3.2).

Rispetto alle molestie sessuali, l’istanza inferiore aveva sentito 18 testimoni. . La ricorrente non spiega perché la rinuncia a sentire ulteriori testimoni sarebbe manifestamente errata. La valutazione anticipata delle prove era lecita (consid. 3.3).

Il ricorso è quindi respinto. Spese di giustizia di 1’000.00 e ripetibili di 2’500.00 a carico della Sagl ricorrente.

Pubblicazione della sentenza nel sito del Tribunale federale amministrativo (www.bger.ch)

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