DTAF A-2768/2021 del 28.11.2022

Art. 13 Lpar, 12 LAPub, 25a PA – Landolt & Mächler Consultants AG c/Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo –– Interesse degno di protezione a una decisione circa atti materiali concernente la direttiva: Controlli del rispetto della parità salariale tra donna e uomo nel settore degli acquisti pubblici della Confederazione, gennaio 2021

Fatti

La ricorrente ha sviluppato un modello di analisi della parità salariale in base in base ad un metodo funzionale. Second o l’art. 13a Lpar, i datori di lavoro che all’inizio dell’anno impiegano 100 o più lavoratori eseguono ogni 4 anni un’analisi della parità salariale all’interno dell’azienda per l’anno in questione. Secondo l’art. 13c Lpar, l’analisi della parità salariale è eseguita secondo un metodo scientifico e conforme al diritto.
L’osservanza delle disposizioni sul pari trattamento salariale di donne e uomini è una delle condizioni di partecipazione alla gara di appalto (art. 12 LAPub) il cui mancato adempimento può portare all’esclusione dalla procedura o alla revoca dell’aggiudicazione (art. 44 LAPub) oppure a sanzioni (art. 45 LAPub).
Nel mese di gennaio 2021, la ricorrente aveva chiesto all’UFU di modificare la direttiva sul controllo del rispetto della parità salariale tra donna e uomo nel settore degli acquisti pubblici della Confederazione, ritenuto che tale direttiva indicava che l’UFU si avvale dello strumento standardizzato della Confederazione per le analisi della parità salariale (Logib).

Decisione di prima istanza

L’UFU non entra nel merito della richiesta: ritiene che la società richiedente non sia toccata più di altre dalla direttiva e che ad ogni modo il diritto di ricorso sia altrimenti garantito.

Decisione del TAF

Il TAF accoglie il ricorso contro la decisione di non entrata nel merito dell’UFU: non si può escludere che la ricorrente possa essere toccata nella sua libertà di economia e commercio (art. 27 Cost, art. 94 Cost). In effetti, i potenziali clienti potrebbero essere indotti ad adottare il sistema di analisi della Confederazione piuttosto che quello sviluppato dalla ricorrente onde evitare un maggiore impegno in caso di verifiche nell’ambito dei controlli nel settore degli acquisti pubblici. Ha quindi un interesse degno di protezione a una decisione circa atti materiali (tale è la direttiva) ai sensi dell’art. 25a PA (Legge federale sulla procedura amministrativa).

Sono adempiute anche le altre le condizioni perché l’UFU emetta una decisione ai sensi dell’art. 25a PA.

Di conseguenza, il ricorso è accolto e l’incarto rinviato all’istanza inferiore perché entri nel merito delle domande di modifica della direttiva.

Pubblicazione della sentenza nel sito del Tribunale federale amministrativo (www.bvger.ch)

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