ODPr; art. 82 CO; art. 319, 321, 322 CO – domestica privata di persona beneficiaria di privilegi, immunità e facilitazioni – rapporto tra ODPr e salari minimi cantonali; compensazione vacanze durante il periodo di disdetta; stipendio per il calcolo di straordinari e indennità vacanze
I fatti:
Donna originaria del Mali impiegata quale domestica di una funzionaria internazionale a Ginevra. Contratto secondo il modello dell’Ordinanza sulle condizioni di entrata, di soggiorno e di lavoro dei domestici privati delle persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni ODPr (RS 192.126), con uno stipendio di CHF 1’300.00/mese netti oltre a vitto, alloggio e cassa malati, conforme alla ODPr. Doveva occuparsi da un lato di lavori domestici, dall’altro della cura di figli, tra cui una bambina con handicap. Impiegata da luglio 2014, la domestica ha disdetto il contratto per fine dicembre 2015 dopo che la datrice di lavoro era in mora con il pagamento dello stipendio.
In gennaio 2016 riceve arretrati di 13’283.00 secondo una proposta del Bureau de l’Amiable Compositeur (BAC), proposta non accettata dalla domestica.
Richieste e procedura precedente:
Il 21 ottobre 2016 la domestica adisce il Tribunal des Prud’hommes chiedendo il versamento di 157’352.00 più interessi, di cui 47’247.00 a titolo di sipendio, 70’000.00 per straordinari, 12’985.00 per lavoro di domenica, 19’120.00 per vacanze non prese, 8’000.00 per spese di avvocato. Aveva depositato anche una denuncia penale per usura. Il 15 settembre 2019 il Tribunal des Prud’hommes di Ginevra accoglie la richiesta in misura di 38’925.80 lordi e 2’283.55 netti più interessi e accessori. Adito dalla datrice di lavoro e con appello adesivo dalla domestica, il 28 agosto 2020 il Tribunale d’appello di Ginevra riconosce alla domestica CHF 51’428.60 lordi e 10’726.65 netti più interessi. Si veda il calcolo al Considerando B.
Richieste davanti al TF
La datrice di lavoro ricorre al Tribunale federale – chiede di non dover versare più nulla alla domestica.
Le motivazioni del Tribunale federale:
Considerandi 1 e 2: questioni d’ordine, motivi di ricorso: ricapitolazione della giurisprudenza.
Considerando 3: La datrice di lavoro pretende di aver versato ulteriori CHF 19’000.00 di cui non era stato tenuto conto. Secondo il Tribunale federale, l’autorità inferiore poteva ritenere senza arbitrio che il versamento non fosse provato: i 19’000.00 erano stati sì versati su un conto intestato alla domestica, ma a cui quest’ultima non aveva accesso: non era in possesso della carta legata al conto e non era stata lei ad aver ritirato 12’500.00 da quel conto tramite bancomat. La datrice di lavoro non aveva provato di aver rimesso quella somma alla domestica.
In altre parole, non è sufficiente versare lo stipendio su un conto intestato alla dipendente se quest’ultima non vi ha accesso.
Considerando 4: Rapporto tra ODPr e Contratti normali di lavoro cantonali – la Corte cantonale aveva applicato i salari minimi cantonali, superiori a quanto previsto dalla ODPr, per quanto riguarda la cura della bambina con handicap. Ha considerato che si trattasse di compiti non regolati dalla ODPr.
Secondo il Tribunale federale, la relazione contrattuale cade integralmente sotto le regole della ODPr, non vi è spazio per regole cantonali. La carica più o meno pesante che la custodia di bambini a domicilio può rappresentare a dipendenza del loro stato di salute non è un criterio pertinente per determinare il diritto applicabile.
Considerando 5: La datrice di lavoro pretende la compensazione di 36.45 giorni di vacanza durante il periodo di disdetta di 46 giorni nonché la deduzione a carico della domestica di ulteriori 9.55 giorni perché durante il periodo di disdetta la domestica era esonerata dal prestare il lavorato.
La domestica aveva diritto di rifiutare il lavoro (art. 82 CO) e la datrice di lavoro rimaneva tenuta a versare lo stipendio (art. 324 cpv. 1 CO per analogia), visto che la datrice di lavoro aveva versato la parte degli arretrati da lei riconosciuta soltanto dopo la scadenza del contratto di lavoro.
Il periodo di disdetta serve per la ricerca di un lavoro. Di principio, si può pretendere che le vacanze residue vengano compensate in misura di ¼-1/3 rispetto alla durata del periodo di disdetta senza obbligo di lavorare.
Nel caso concreto però la domestica era esentata dall’obbligo di lavorare durante il periodo di disdetta perché la datrice di lavoro era in ritardo con il pagamento dello stipendio. Doveva quindi far fronte a circostanze paraticolarmente avverse che le impedivano manifestamente di approfittare, anche solo parzialmente, delle vacanze che non aveva finora potuto godere.
Annunciando che avrebbe preso le vacanze durante il periodo di disdetta, la domestica aveva rinunciato ad un credito risultante da una norma imperativa prima della scadenza del contratto di lavoro, rinuncia vietata dall’art. 341 cpv. 1 CO vieta.
Di conseguenza, le vacanze arretrate devono essere integralmente indennizzate.
Considerando 6: calcolo degli arretrati
Salario in natura durante il periodo di disdetta: non si poteva pretendere dalla domestica che rimanesse al domicilio della datrice di lavoro, per cui vitto e alloggio sono dovuti in contanti.
Ore supplementari: nel caso concreto, il salario che fa stato per il calcolo dell’indennità per le ore supplementari e lavoro domenicale è il salario al netto del salario in natura (art. 48 ODPr);
Indennità vacanze: va calcolata sullo stipendio integrale, comprensivo quindi di salario in natura, straordinari e indennità domenicale che rivestono carattere regolare.
Considerando 7: ricapitolazione delle varie pretese, totale dovuto 24’471.00, il ricorso della datrice di lavoro è parzialmente ammesso.
Considerando 8: determinazione di spese e ripetibili:
tenuto conto del fatto che la datrice di lavoro ottiene una riduzione a 2/5 rispetto a quanto determinato dall’istannza cantonale, 3/5 (1’800.00) delle spese di giustizia sono messe a carico della domestica, 2/5 (1’200.00) a carico della datrice di lavoro.
La domestica è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria e dovrà versare alla datrice di lavoro ripetibili per CHF 800.00. L’avvocato d’ufficio della domestica riceve CHF 4’000.00.
Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (bger.ch)