DTF 8C_74/2019 del 21.10.2020 – ricorso di diritto pubblico

Art. 4 e 5 LPar– mobbing e molestie – collaboratrice FFS – entità dell’indennità per molestie e cumulo con indennità per torto morale

Fatti

Dipendente delle FFS dal 1994, dal 2010 assume la funzione di collaboratrice alla gestione di eventi. E’ inserita in un équipe di 20 persone, unica donna.
Nel 2011 assiste ad un tentativo di rapina allo sportello di cambio nella stazione in cui era di picchetto. Questo avvenimento la scuote parecchio ed emergono delle difficoltà nella relazione con i colleghi da cui si sente poco sostenuta. Viene messo in atto un coaching, ma nel mese di febbraio 2014 la dipendente si ammala. Si rivolge al sindacato che interviene con le FFS segnalando come la dipendente fosse vittima di discriminazione e battute sessiste in quanto donna e che il coaching che aveva dovuto seguire aveva fatto pesare su di lei sola gli sforzi per un cambiamento di spirito all’interno dell’equipe.
Tornata al lavoro, diversi mesi più tardi viene dato mandato ad una società specializzata in risorse umane e clima di lavoro di condurre un’indagine. Il relativo rapporto in sostanza nega che vi fosse del mobbing, ma rileva una gestione delle risorse umane lacunosa e dei comportamenti inadeguati sul piano professionale, una comunicazione e interazione disfunzionale e atteggiamenti molesti (la dipendente veniva soprannominata “la piccola”; battute del tipo “se é riuscita ci sarà andata a letto”, le donne sono fatte per occuparsi della casa ecc.).
Il datore di lavoro propone quindi dapprima un accordo di scioglimento del rapporto di lavoro e quindi, in accordo con la dipendente, una procedura di reinserimento.

Il 2 febbraio 2016, la dipendente chiede 4 mensilità a titolo di indennità per le molestie subite nonché la reintegrazione in un posto adeguato. Le FFS le riconoscono un’indennità pari a fr. 6’597.00 corrispondenti a una mensilità in applicazione dell’art. 5 cpv. 3 LPar. Quanto alle accuse di mobbing ritiene che non vi fosse stata violazione della personalità.

Richieste e procedura davanti all’autorità inferiore (Tribunale amministrativo federale)

La dipendente chiede CHF 24’756 a titolo di indennità per molestie (art. 5 cpv. 3 LPar), 7’500.00 a titolo di riparazione del torto morale per molestie (art. 5 cpv. 5 LPar), 15’000.00 a titolo di torto morale per mobbing e 51’453.10 a titolo di spese legali.
Il TF ammette il ricorso riconoscendo 13’789.00 per le spese della procedura di prima istanza, oltre a confermare l’indennità per molestie pari ad una mensilità.

Richieste davanti al TF

Viene contestato l’ammontare dell’indennità per molestie e il rifiuto di riconoscere un’indennità per torto morale sia per le molestie che per il mobbing subiti.

Considerazioni del TF

La definizione di molestie sessuali cui l’art. 4 LPar, comprende ogni comportamento inopportuno fondato sul sesso, quindi anche quelli che contribuiscono a rendere ostile il clima di lavoro. Che questi atti o incidenti si ripetano non è costitutivo del concetto di molestia, anche se a dipendenza delle circostanze può essere necessario perché vi sia violazione della LPar (consid. 3.1.1). Giusta l’art. 5 cpv. 3 LPar può essere riconosciuta un’indennità che secondo l’art. 5 cpv. 4 in fine LPar non può eccedere l’equivalente di sei mesi di salario (consid. 3.1.2).

Al considerando 3.2 il TF espone le considerazioni del TAF, che aveva accertato l’esistenza delle molestie, il fatto che fosse dovuta un’indennità, il fatto che le FFS avessero sottostimato i problemi relativi all’integrazione in un ambiente tipicamente maschile, ma aveva reputato poco gravi gli errori commessi dalle FFS come pure le molestie. Non provenivano dall’intera equipe e si erano “limitate” a delle battute, senza contatto fisico o per ottenere favori sessuali. Inoltre, le FFS avevano riconosciuto lo statuto di vittima della ricorrente e presentate le proprie scuse, per cui il TAF considerava sufficiente l’indennità pari ad una mensilità. (consid. 3.2).

Il TF ricorda che l’indennità in caso di molestie sessuali (art. 5 cpv. 3 LPar) non dipende né da una colpa del datore di lavoro, né da un danno materiale o da un torto morale subito dalla vittima ma ha carattere penale. L’entità dell’indennità tiene conto della gravità della violazione, dell’importanza rispetto alla violazione della personalità (intensità, durata), dell’eventuale colpa del datore di lavoro che non è intervenuto o non in modo adeguato. (consid. 3.3.1).
Segue una carrellata delle decisioni emesse (consid. 3.3.2), con indennità a dipendenza della gravità delle molestie subite.
Il TF interviene con riserva (consid. 3.3.3).

Nel concreto, si è trattato di molestie verbali e non fisiche (assenza di violenza o minacce), che non raggiungano la gravità delle aggressioni sessuali. E’ stato accertato che l’interessata era stata confrontata a battute moleste da parte di diversi colleghi per almeno dieci mesi. E’ vero che i colleghi non hanno voluto nuocere alla ricorrente, ma ciò non rende le molestie ammissibili. Se è vero che la datrice di lavoro non era al corrente dei comportamenti problematici prima di aprile 2014, è stato comunque necessario attendere sei mesi e un cambiamento del responsabile del dossier prima che venisse aperta una procedura. Poi le si è dapprima proposto un accordo di scioglimento del contratto.
Si giustifica quindi rinviare la vertenza al TAF perché fissi nuovamente l’indennità (che dovrà quindi essere superiore ad una mensilità, ancorché situarsi nella fascia inferiore) tenendo conto di queste considerazioni (consid. 3.3.4).

Quanto all’indennità per torto morale, in generale una lesione della personalità provocata da battute sessiste non raggiunge la gravità richiesta per il riconoscimento di un’indennità per torto morale (consid. 4).

Quanto all’indennità per torto morale quale conseguenza del mobbing, c’erano sì dei problemi di disfunzionamento nel modo di comunicare e di comportamento dei colleghi nei confronti della ricorrente, ma nulla permette di concludere che si fosse trattato di manovre concertate allo scopo di isolare, marginalizzare o escludere la ricorrente dal luogo di lavoro. Anche la ricorrente stessa non è esente da critiche, prendendo in giro le persone e il fatto di chiedere di essere reintegrata nella vecchia equipe mal si concilia con i rimproveri di mobbing (consid. 5).

Il ricorso viene quindi accolto per quanto riguarda l’entità dell’indennità per molestie (con rinvio al TAF) ma respinto per il rimanente.

Pubblicazione della sentenza nel sito del Tribunale federale (www.bger.ch)

Decisione su rinvio del TAF

Con sentenza A-5461/2020 del 29.07.2021, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha riconosciuto alla collaboratrice un’indennità ai sensi dell’art. 5 cpv. 3 LPar pari a due mensilità, che in base al salario mediano svizzero di CHF 6’597.00 corrispondono a complessivi CHF 13’194.00. Ha inoltre riconosciuto CHF 2’000.00 a titolo di ripetibili perziali per le procedure davanti al TAF.

Pubblicazione della sentenza nel sito del Tribunale amministrativo federale (www.bvger.ch)

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