DTF 8C_179/2020 del 12.11.2020 – ricorso di diritto pubblico

Art. 8 cpv. 3 frase 3 Cost, 3 cpv. 1 e 6 LPar– responsabile salute/operatrice sociale centro richiedenti l’asilo – discriminazione salariale negata

I fatti:

La ricorrente, nata nel 1975, lavorava dal 21 maggio 2012 presso il centro per richiedenti l’asilo alle dipendenze del servizio sociale del Canton Zugo nella funzione di responsabile salute/operatrice sociale (“Betreuerin”), dapprima con contratto a tempo determinato, dal 4 ottobre 2013 a tempo indeterminato, con grado d’occupazione variabile tra il 70 e l’80%. Alla prima assunzione venne inserita nella classe di stipendio 12 con 4 aumenti, dal 1. gennaio 2017 in classe 12/06, ciò che corrisponde ad un salario annuo a tempo pieno di CHF 90’267.05.
La differenza salariale il collega è del 14%.

Richieste e procedura cantonale:

Il 22 gennaio 2017 chiede di modificare la funzione in “assistente sociale/educatrice sociale” (“Sozialarbeiterin/Sozialpädagogin”) e inserimento in classe 13/09, richiesta respinta. Il contratto di lavoro venne sciolto di comune accordo per il 31 maggio 2018, con esenzione dall’obbligo di prestare il lavoro a partire dal 1. febbraio 2018. Con decisione del 18 gennaio 2018 il servizio sociale cantonale accerta che il mansionario corrispondeva alla funzione effettivamente esercitata e che non vi era né discriminazione basata sul sesso né rispetto ad altri collaboratori in funzione analoga, decisione confermata dal Consiglio di Stato e dal tribunale amministrativo cantonale.

Richieste davanti al TF:

Con ricorso al Tribunale federale, la ricorrente chiede arretrati per fr. 78’348.00 oltre interessi del 5% dalle singole scadenze, il Canton Zugo chiede di respingere il ricorso e l’Ufficio federale per l’uguaglianza uomo donna propone di respingere il ricorso per quanto riguarda l’assegnazione di funzione (classe salariale) ma di accoglierlo per quanto riguarda il salario effettivo, nel senso di rinviare la vertenza all’autorità inferiore perché verifichi se vi fossero motivi oggettivi giustificanti la differenza di salario rispettivamente l’entità della differenza.

Le motivazioni del Tribunale federale:

Considerazioni generali:

L’autorità competente gode di ampio margine di apprezzamento nella definizione del proprio sistema salariale. L’uguaglianza di retribuzione di per sé non limita questo margine di apprezzamento. In particolare, non significa che sarebbe ammissibile soltanto un determinato metodo per la valutazione dei posti di lavoro, né definisce i parametri da applicare. Vieta unicamente la scelta di criteri di valutazione discriminatori in relazione al sesso. Inoltre, la prassi del Tribunale federale non richiede prove scientifiche a giustificazione di differenze salariali, ma unicamente motivi oggettivi. Infine, possono essere discriminatorie in relazione al sesso unicamente differenze salariali tra funzioni tipicamente femminili e tipicamente maschili oppure tra funzioni tipiche per un sesso e funzioni neutre dal punto di vista del sesso, ma non differenze tra due funzioni tipicamente femminili (consid. 3.2).

Differenze salariali sono giustificate obiettivamente se si basano su criteri oggettivi e non sono motivati in relazione al sesso, nel paragone singolo oppure nella classificazione di professioni femminili. Costituiscono motivi oggettivi criteri che influenzano il valore del lavoro svolto, quali formazione, anzianità di servizio, qualifiche, esperienza, mansionario concreto, prestazioni nella misura in cui influenza il risultato del lavoro, o rischi; inoltre, può trattarsi di motivi dovuti a considerazioni sociali quali oneri familiari ed età. Infine, entrano in considerazione fattori esterni quali la situazione congiunturale nella misura in cui corrisponde ad un’effettiva esigenza aziendale. (consid. 3.3).

Secondo l’art. 6 LPar, una discriminazione è presunta se resa verosimile. In tal caso, al datore di lavoro incombe la prova che le differenze salariali sono obiettivamente giustificate. (consid. 3.4).

Se un determinato salario o differenze salariali sono discriminatori rispetto al sesso dipende da un lato da questioni di fatto (ammontare dello stipendio rispettivamente della differenza salariale, presenza delle circostante fatte valere quali formazione, età e simili. E’ invece questione di diritto a sapere se i criteri di valutazione applicati e i parametri di differenziazione sono ammissibili. La valutazione delle varie attività per contro è una questione di apprezzamento e il Tribunale federale può intervenire soltanto se la valutazione è arbitraria oppure ineguale, in particolare non può contenere elementi discriminatori in relazione al sesso (consid. 3.5).

Esame del caso concreto:

Nel caso concreto, la funzione esercitata dalla ricorrente quale “assistente” (“Betreuerin”) non è elencata tra le funzioni di cui nella legge sul personale cantonale. La innovativ GmbH Unternehmenberatung, Aarau, ha assegnato la funzione della ricorrente al profilo “Assistenza/pedagogia sociale 1” rispettivamente “educatrice diplomata” e “educatore in istituto” che presuppongono una formazione in una professione sociale oppure alla Supsi oppure un Certificato federale di formazione pratica con perfezionamento professionale in un contesto socio-professionale. La funzione di educatrice sociale per contro presuppone obbligatoriamente un attestato di capacità specifico (consid. 4.3).

Il Tribunale amministrativo cantonale aveva respinto la domanda di adeguamento salariale in particolare considerando la funzione della ricorrente quale funzione di accompagnamento, di aiuto nella gestione quotidiana per la quale non era necessaria una formazione universitaria. Quanto al collega, disponeva di un’esperienza professionale maggiore, per cui la differenza salariale di 351.60 mensili al momento delle rispettive assunzioni era da considerarsi oggettivamente giustificata. Inoltre, il collega aveva la funzione aggiuntiva di sostituto del capo del centro di transito e al momento dell’assunzione anche compiti di amministrazione immobiliare. (consid. 5.1).
Quanto alla carriera salariale, è vero che il collega aveva raggiunto un salario mensile di 8’102.00 contro i 6’944.00 della ricorrente, con una differenza quindi del 14%. Ma alla luce delle differenti posizioni e mansionari la differenza è oggettivamente giustificata e la ricorrente aveva d’altronde la possibilità di raggiungere tale livello nel corso degli anni a venire (consid. 5.2).
Negata una discriminazione salariale anche nei confronti di altri collaboratori (consid. 5.3).

Il Tribunale federale ritiene che la ricorrente non è riuscita a dimostrare perché l’assegnazione di funzione operata dal Cantone sarebbe arbitraria. Il fatto che “l’educatore abitativo” (“Wohnbegleiter”) fosse inserito nella stessa funzione può costituire una disparità di trattamento a causa dell’assenza di una differenziazione obiettivamente indicata, ma non giustifica ancora l’assegnazione delle mansioni esercitate dalla ricorrente ad una funzione più qualificata. (consid. 6.2.2).

Infine, il TF ritiene non arbitrario, né discriminatorio in relazione al sesso, valutare diversamente un’esperienza acquisita con un lavoro a tempo parziale, accanto agli studi, e un’esperienza acquisita dopo l’ottenimento del diploma. Di conseguenza, non è arbitrario accertare che il collega dispone di un’esperienza professionale maggiore. (consid. 6.2.5).

Quanto alla verosimiglianza della discriminazione e quindi all’onere della prova, il TF ricorda di ritenere verosimile una discriminazione in presenza di differenze salariali tra il 15 e il 25%. Dato che ad ogni modo il datore di lavoro è riuscito a provare che la differenza salariale del 14% si basa su motivi oggettivi, il TF lascia aperta la questione a sapere se l’istanza cantonale ha violato la regola probatoria di cui all’art. 6 LPar (consid. 7).

Pubblicazione della sentenza nel sito del Tribunale federale (www.bger.ch)

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