Art. 8 cpv. 1 e 8 cpv. 3 Cost, art. 3 LPar – Classificazione docente di scuola professionale con diploma di scuola magistrale. Nessuna parità di trattamento nell’illegalità.
Riassunto breve
La patente della scuola magistrale non è parificabile a un bachelor: anche se il percorso seguito dalla docente per insegnare nelle scuole professionali a suo tempo era considerato il migliore per insegnare nelle scuole professionali, esso non è paragonabile all’odierno percorso per ottenere il bachelor.
Fatti
In occasione della revisione totale della Legge cantonale sugli stipendi, la docente di scuola professionale ha chiesto l’inserimento in classe 9 (docenti in possesso di un titolo accademico) anziché in classe 7 (docenti senza titolo).
La ricorrente si era formata come docente di scuola elementare nel 1983 e ha un diploma di docente di conoscenze commerciali e stenodattilografia ottenuto nel 1986. A quel tempo, l’accesso alla magistrale era possibile con la licenzia ginnasiale o, previa frequentazione di un corso preparatorio, della scuola maggiore. Solo a partire dal 1986 la scuola è diventata triennale e dal 1988 rilascia un titolo terziario non universitario (cosiddetto terziario B), mentre dal 2002 è un istituto universitario a tutti gli effetti.
Con il nuovo sistema salariale, per i docenti di scuola professionale sono state introdotte tre classi: classe 7 per docenti senza titolo; classe 8 per docenti con titolo terziario B; classe 9 per docenti con titolo accademico.
Richieste
La docente chiede l’inserimento in classe 9, alla pari dei colleghi, alla luce sia dei due diplomi che dell’esperienza e delle numerose formazioni frequentate, sia perché la distinzione secondo il titolo di studio sarebbe discriminante perché esiste solo per i docenti delle SP e non per gli altri ordini di scuola, discriminazione che ha colpito soltanto lei, in quanto l’unica di sesso femminile.
Considerazioni del Tribunale cantonale amministrativo
Senza particolare discussione, il TRAM ritiene giustificata la distinzione a dipendenza del titolo di studio (accademico/non accademico): il percorso dell’insorgente non è paragonabile a quello che occorre e occorreva seguire per ottenere una laurea universitaria (che sia l’attuale bachelor o l’allora licenza), perché per accedere alla magistrale era sufficiente la scuola media (consid. 3).
Quanto alla parità di trattamento, “nei rapporti di pubblico impiego, l’art. 8 cpv. 1 Cost. esige che i dipendenti che svolgono lo stesso lavoro percepiscano la stessa retribuzione. Agli enti pubblici è per principio riconosciuto un ampio margine discrezionale nell’allestimento degli ordinamenti retributivi. L’autorità di ricorso deve allora imporsi un certo riserbo quando si tratta non soltanto di paragonare due categorie d’aventi diritto ma di giudicare un intero sistema di rimunerazione per evitare il rischio di creare nuove disuguaglianze”. Censurabili sono soltanto le distinzione che non appaiono ragionevolmente sostenibili, che non si fondano cioè su motivi oggettivi e pertinenti. Il Tribunale federale ha ritenuto ammissibile una differenza salariale di quasi il 10% tra due categorie di insegnanti a dipendenza della loro formazione. Il TRAM elenca poi una serie di sentenze del Tribunale federale in relazione a differenze salariali nel corpo docente che il TF aveva considerato giustificate (supplenti/titolari, a dipendenze dell’ordine scolastico, docenti principali/incaricati ecc.) (consid. 4).
Quo alla differenza con altri ordini di scuola, questi ultimi devono disporre di un titolo di studio terziario, mentre che nell’ambito della formazione professionale i docenti possono accedere all’insegnamento anche senza essere in possesso di un titolo universitario. Alla luce delle differenti condizioni di accesso alla rispettiva professione, il diverso trattamento riservato ai docenti SP (classificazione a dipendenza del titolo di studio) si basa quindi su ragioni oggettive (consid. 5.1).
Eventuali disparità sono transitorie, insite nel processo di cambiamento del sistema di classificazione delle funzioni, il divario entro i limiti concessi dalla giurisprudenza (consid. 5.2).
Quanto alla discriminazione basata sul sesso, il TRAM ricapitola brevemente i principi fondanti (art. 8 cpv. 3 Cost. e 3 LPar) e riprende la definizione di discriminazione diretta e indiretta (consid. 8.1.). Ricorda poi che “Giusta l’art. 6 LPar, vi è da presumere l’esistenza di una discriminazione fondata sul sesso, se la persona che fa valere una simile circostanza la rende verosimile. In questi casi tocca al datore di lavoro rovesciare una simile presunzione, dimostrando il contrario” (consid. 6.2).
Nel concreto, risulta che per stessa ammissione della Sezione amministrativa del DECS, vi è un’irregolarità nella retribuzione di 11 docenti, inseriti a torto nella nona classe (in nove casi, tutti uomini) e nella classe 8 (due casi, sempre uomini). Ma secondo il TRAM, “benché ad ottenere una migliore e immeritata classificazione siano solamente uomini, nulla lascia dedurre che vi sia una disparità di trattamento fondata sul genere.” “Porta a questa conclusione il fatto che nella stessa situazione della ricorrente si trova un docente uomo”. (consid. 6.3-6.4).
Non vi è neppure diritto allo stesso trattamento illegale, dato che non è dimostrata l’esistenza di una prassi non conforme al diritto dalla quale l’autorità non intende scostarsi (consid. 6.5).
Di conseguenza, il ricorso è respinto. Non si prelevano tasse di giustizia (art. 13 cpv. 5 LPar).
Acesso diritto alla sentenza (sentenze.ti.ch)