Art. 8 cpv. 2 e 3, 13 e 14 Cost; Art. 8 cpv. 1 CEDU; Art. 3 cpv. 1 und 2 LPar; Art. 8 cpv. 1 lit. f in relazione con Art. 15 LADI – collocabilità, diritto alle indennità di disoccupazione di un’assicurata incinta
Il Tribunale cantonale vallesano non ha violato il diritto federale giudicando collocabile un’assicurata incinta, attiva nel settore della ristorazione, poco prima del parto. Nessuna violazione dell’art. 8 cpv. 1 lit. f in relazione con l’art. 15 LADI (Legge federale sull’assicurazione contro la disoccupazione).
Il rifiuto dell’assunzione di un’assicurata a causa di gravidanza e parto cade nel campo di protezione della Legge federale sulla parità dei sessi (art. 3 cpv. 1 e 2 LPar). La cassa disoccupazione le aveva negato la collocabilità con l’argomento che nessun datore di lavoro assumerebbe una dipendente a sole 7 settimane e mezza dal parto, seguito poi dal congedo maternità di 14 settimane. Così argomentando è partita dal presupposto che i datori di lavoro discriminano le donne incinte.
Con il Tribunale cantonale, anche il Tribunale federale considera che questa argomentazione non merita protezione e accerta il diritto dell’assicurata alle indennità di disoccupazione. Il rapporto di lavoro rimane in essere anche durante il congedo maternità e non vi sono indizi che l’assicurata intenderebbe ritirarsi per un tempo maggiore dal mercato del lavoro. Non si applica quindi la giurisprudenza relativa ai casi di ricerca di lavoro per breve tempo dove si parte dal presupposto che la persona non è collocabile perché troppo limitata nelle ricerche.
Link al comunicato stampa del 3 marzo 2020: deutsch: BGer.ch; français: BGer.ch
Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (bger.ch) – e nella raccolta delle sentenze pubblicate: 146 V 210