DTF 4A_18/2018 del 22.11.2018 – ricorso in materia civile

Art. 4, 5, 6 LPar, 328 CO; Art. 65 LTF – contabile licenziata in seguito a ristrutturazione – l’uso del nomignolo “Mistinguett” – una ballerina da cabaret della Belle Epoque  – non configura molestia sessuale; spese giudiziarie ridotte

Un’azienda attiva nel commercio dello zucchero, in seguito a difficoltà finanziarie procede ad una ristrutturazione, nel corso della quale assume un nuovo direttore. La contabile si lamenta del trattamento subito da parte del nuovo direttore, aggressivo, denigratorio et offensivo. Mentre che precedentemente l’azienda era pienamente contenta del lavoro svolto dalla contabile, sotto il nuovo direttore un rapporto esterno conclude che ella non dispone delle competenze necessarie per tenere la contabilità in modo efficace. Licenziata, la contabile fa valere licenziamento abusivo, un certificato di lavoro conforme al precedente  certificato intermedio e un’indennità per torto morale.

Il Tribunale federale ricorda dapprima la definizione di molestie sessuali e il fatto che in questo contesto non si applicasse l’art. 6 LPar (allevamento dell’onere delle prove) (consid. 3.1).
Di conseguenza, correttamente la Corte cantonale non si era accontentata della verosimiglianza. Dei comportamenti aggressivi, ostili e umilianti rimproverati al direttore, solo l’uso del nomignolo “Mistinguett” aveva potuto essere provato. Jeanne Florentine Bourgeois, detta Mistinguett, vissuta dal 1875 al 1956, aveva acquisito fama nei cabaret della Belle Epoque (Moulin-Rouge, Folies-Bergères, Casino de Paris), distinguendosi per il suo spirito e la sua grazia. Anche se non è certo stata la sua voce a renderla un’artista di successo secondo il Tribunale federale sarebbe semplicistico vedere in lei solo le più belle gambe di Parigi. Oggi, il termine è usato nel linguaggio familiare per designare, in modo generalmente affettuoso, una giovane donna (“Miss”). Certamente il direttore non aveva usato questo nomignolo per esprimere ammirazione nei confronti della contabile. Ma questa mancanza di cultura è casomai pregiudizievole ad egli stesso e non configura molestia sessuale (consid. 3.4).

Quanto al licenziamento abusivo, vi era un rapporto di un esperto-contabile esterno a dimostrare che la contabile non disponeva (più) delle competenze necessarie per lo svolgimento dei compiti affidatile in seguito alla riorganizzazione. Il licenziamento non ha nulla a che fare con il fatto di essersi lamentata per molestie sessuali e non è pertanto abusivo (consid. 4 e 5).

Spese giudiziarie ridotte a fr. 2’000.00 (valore di causa ca. 60’000.00), visto che la vertenza si basava parzialmente – ma non in modo preponderante – sulla LPar (art. 65 LTF; consid. 6).

Pubblicazione della sentenza nel sito del Tribunale federale (www.bger.ch)

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