Art. 8 cpv. 2 e 3 Cost, 4 e 14 CEDU – tassa d’esenzione dall’obbligo militare
Il ricorrente è stato congedato dalla scuola reclute nel 2005 e giudicato inabile al servizio. Nel 2015, ricorre contro la tassa d’esenzione dall’obbligo militare facendo valere una discriminazione nei confronti delle donne che non sottostanno all’obbligo militare e pertanto neppure alla tassa d’esenzione.
La tassa d’esenzione dall’obbligo militare non è un’imposta, ma una tassa causale che compensa il fatto di non essere tenuto a fornire la prestazione principale, in natura (consid. 2).
L’art. 8 Cost. esclude il criterio del sesso quale criterio legislativo. Riepilogo della giurisprudenza in materia di servizio pubblico antincendio, per il quale il TF aveva stabilito che un trattamento diverso tra uomini e donne in materia di pagamento della tassa d’esenzione dal servizio di protezione dal fuoco viola l’art. 4 cpv. 2 Cost. (DTF 123 I 56). Alla luce di questa giurisprudenza, occorre dare ragione al ricorrente che l’obbligo di servizio unicamente per gli uomini è in contrasto con l’art. 8 cpv. 2 e 3 Cost. Dato che l’art. 59 cpv. 1 e 2 Cost. limita però l’obbligo di servizio esplicitamente e volutamente agli uomini, così come l’art. 61 cpv. 3 Cost. l’obbligo del servizio di protezione civile, si tratta di un’eccezione all’art. 8 cpv. 2 e 3 Cost. contenuta nella stessa Costituzione. L’obbligo di servizio per soli uomini costituisce quindi una lex specialis che prevale sul principio di uguaglianza ancorato all’art. 8 Cost. Non sta al Tribunale federale, ma semmai al legislatore intervenire. (consid. 3)
Quanto alla violazione dell’art. 14 (uguaglianza) in relazione con l’art. 4 cpv. 2 e 3 CEDU ( lavoro forzato o obbligatorio), l’art. 4 cpv. 3 CEDU esclude il servizio militare e di protezione civile dal campo di applicazione della Convenzione. L’art. 14 CEDU non trova pertanto applicazione dato che è solo accessorio e non può essere invocato in modo indipendente.
Potrebbe essere diverso solo nel caso in cui l’obbligo del servizio militare per soli uomini, e la volontarietà del servizio per sole donne, fossero solo teoria e non più corrispondenti alla realtà. In altre parole, il discorso potrebbe cambiare nel caso in cui vi fossero sufficienti volontari – donne e uomini – per far fronte alle esigenze di servizio. Perché in tal caso, la tassa di esenzione perderebbe il suo carattere di tassa di compensazione. (consid. 4, con discussione di diverse sentenze CEDU, che riguardano però casistiche differenti).
Pubblicazione della sentenza nel sito del Tribunale federale (www.bger.ch)