Art. 328 e 336 CO – disegnatrice tecnica – molestie – negato disdetta abusiva data per rappresaglia
I fatti
L’attrice fa valere – tra gli altri – disdetta abusiva “rimproverando alla datrice di lavoro un desiderio di rappresaglia nei suoi confronti a fronte delle legittime richieste di aumento di stipendio, per il rifiuto opposto alle attenzioni poco gradite del suo superiore e per aver difeso una collega pure vittima di avances da parte di un altro dipendente.“
Decisioni
Il Tribunale d’appello conferma la sentenza pretorile, con le seguenti motivazioni:
– la dipendente non è riuscita a provare le proprie affermazioni
– i superiori non erano stati messi al corrente delle molestie, motivo per cui non potevano neppure essere alla base della disdetta
– il verosimile motivo del licenziamento era “l’insoddisfazione della datrice di lavoro e un clima generale che ha portato tutte le parti a sopportare tensione, insoddisfazione e nervosismo”.
Molte delle censure portate in sede di appello sono state ritenute irricevibili per carente motivazione (art. 311 CPC) rispettivamente tardive (art. 317 CPC).
La sentenza fa riferimento unicamente agli art. 336 e 228 CO; manca qualsiasi riferimento all’art. 4 LPar, espressione e precisazione specifica dell’obbligo del datore di lavoro di proteggere la personalità del lavoratore.
Pubblicazione della sentenza sul sito del Canton Ticino (www.sentenze.ti.ch)