Art. 8 cpv. 1 Cost. – Giudici del Tribunale d’appello del Canton Berna, differenza di stipendio a dipendenza dell’anno di assunzione in seguito a cambiamento del sistema salariale
Prima del 1997, i giudici venivano assunti nella classe e anzianità massima. Due giudici (donne) del Tribunale d’appello del Canton Berna fanno valere pagamento di salari arretrati: se la differenza di stipendio era inizialmente giustificata in base all’esperienza, la progressione dei loro stipendi è troppo lenta.
Nel caso di una modifica del sistema salariale vi sono diverse possibilità:
– non vi è alcun diritto al mantenimento dello stipendio precedente (DTF 2P.222/2003)
– nel senso della garanzia di diritti acquisiti è legittimo applicare il nuovo sistema solo ai neoassunti (DTF 118 Ia 245 E. 5d)
– mantenere i diritti acquisiti per un tempo limitato.
In altre parole, differenze di retribuzione a dipendenza del momento di assunzione e quale conseguenza di modifiche nel sistema salariale sono ammissibili, entro limiti ragionevoli.
(consid. 6.4)
Non vi è quindi violazione dell’art. 8 cpv. 1 Cost. neppure quando la differenza di salario fosse dovuta ad un cambiamento del sistema salariale di oramai 12 anni fa (consid. 6.5).
Questa sentenza è stata commentata su plaedoyer 3/2015 pagina 63: Il Tribunale cantonale amministrativo aveva dato parzialmente ragione alle due giudici: nei primi 6 anni di servizio dovevano accettare la differenza di stipendio in base alla mancanza di esperienza. Dopodiché i loro stipendi avrebbero dovuto essere adeguato con maggiore rapidità a quell degli altri giudici. Nel caso di una delle due giudici, ciò era stato fatto. All’altra il tribunale cantonale aveva riconosciuto un adeguamento retroattivo. Il Tribunale federale conferma questa sentenza, rifiutando una retroattività maggiore.
Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (www.bger.ch)