Art. 3 e 6 LPar, 8 cpv. 3 cost – classificazione funzioni – professioni sanitarie città di Zurigo – se il salario delle infermiere era discriminatorio, lo è anche quello di chi si trova in posizione superiore nella scala gerarchica finora considerata corretta
Stipendio prima della riclassificazione: discriminazione resa verosimile, dato che la riclassificazione è stata motivata con una correzione della discriminazione basata sul sesso e con la necessità di mantenere la gerarchia all’interno delle professioni infermieristiche.
Se la classificazione della collaboratrice scientifica risulta discriminatoria ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 cost (principio generale della parità di trattamento) rispetto ad altre funzioni nel settore sanitario, è logicamente discriminatoria ai sensi della LPar rispetto alla professionale maschile del poliziotto, per cui vi é diritto al pagamento retroattivo della differenza tra lo stipendio ricevuto e quello non discriminatorio. Ricorso accolto.
Pubblicazione della sentenza nel sito del Tribunale federale (www.bger.ch)