DTF 1C_432/2008 del 14.09.2009 (ricorso sussidiario in materia costituzionale)

Art. 3 e 6 LPar, 8 cpv. 3 cost – classificazione funzioni – professioni sanitarie città di Zurigo – se il salario delle infermiere era discriminatorio, lo è anche quello di chi si trova in posizione superiore nella scala gerarchica finora considerata corretta

Stipendio prima della riclassificazione: discriminazione resa verosimile, dato che la riclassificazione è stata motivata con una correzione della discriminazione basata sul sesso e con la necessità di mantenere la gerarchia all’interno delle professioni infermieristiche.

Se la classificazione della collaboratrice scientifica risulta discriminatoria ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 cost (principio generale della parità di trattamento) rispetto ad altre funzioni nel settore sanitario, è logicamente discriminatoria ai sensi della LPar rispetto alla professionale maschile del poliziotto, per cui vi é diritto al pagamento retroattivo della differenza tra lo stipendio ricevuto e quello non discriminatorio. Ricorso accolto.

Pubblicazione della sentenza nel sito del Tribunale federale (www.bger.ch)

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