DTF 4A.330/2007 del 17.1.2008 (ricorso in materia civile)

49 CO; art. 5 cpv. 3 e 4 LPar – torto morale e indennità per molestia sessuale – apprendista cameriera violentata dal datore di lavoro

Ammontare del torto morale (art. 49 cpv. 1 CO) – CHF 15’000.00 adeguati; criteri; consid. 3.

Indennità per molestie sessuali (art. 5 cpv. 3 e 4 LPar): massimo 6 mensilità (salario medio svizzero, nel 1997 CHF 5’046.00). In casu 5 mensilità tenendo conto della gravità dei fatti (violenza carnale da parte del datore di lavoro e maestro di tirocinio), dall’altra parte del fatto che almeno per un certo periodo all’apprendista era stato possibile continuare a lavorare nell’azienda.

Se è il datore di lavoro stesso ad aver commesso la molestia, non può essere ammesso alla prova di aver adottato tutte le precauzioni richieste dall’esperienza e adeguate alle circostanze. Tale prova è tesa a limitare la responsabilità del datore di lavoro solo nel caso in cui il molestatore è un dipendente. (consid. 4).

Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (www.bger.ch)

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