Art. 9 e 29 cpv. 2 Cost – impiegata di un’assicurazione – perizia allestita in violazione del diritto di essere sentito e con accertamento dei fatti errato
Violazione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.): l’esperta ha sentito testimoni in privato senza neppure riassumere il risultato di questi incontri. Ci si può chiedere “molto seriamente” se così facendo non abbia violato il diritto della ricorrente di essere sentita – questione lasciata indecisa.
Violazione del divieto di arbitrio (art. 9 Cost.): accertamenti errati su cui vengono poi basate le conclusioni della perizia – la corte cantonale cade nell’arbitrio se segue le conclusioni di una tale perizia.
Rinvio all’autorità cantonale perché ordini una nuova perizia secondo il metodo analitico.
Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (www.bger.ch)