Art. 3 LPar, 105 cpv. 2 OG – classificazione funzioni – professioni infermieristiche Zurigo (infermieri psichiatrici in strutture residenziali) – criterio “esigenze mentali”
Il tribunale cantonale aveva deciso che al criterio “esigenze mentali”, alle infermiere psichiatriche (chi assiste i residenti in una clinica psichiatrica o in un foyer psichiatrico) andavano assegnati 2.5 punti, contro i 2 punti degli agenti di polizia. La loro autonomia è globalmente paragonabile a quella delle psicoterapeute e delle ergoterapeute, e si differenzia da quella dell’agente di polizia che svolge un lavoro esecutivo, controllato quasi al 100%.
Si tratta di una questione di diritto. L’autorità cantonale poteva ritenere discriminatoria e quindi correggere una classificazione che sottovalutava criteri tipici delle professioni femminili (in particolare le cure di lunga durata), rispetto a criteri tipici di professioni maschili (situazioni di urgenza in un lavoro per il resto poco autonomo).
Cfr. DTF 2A.183/2003 e 2A.163/2003 del 20.08.2003; DTF 2A.290/2003 dell’8.9.2003 e www.gleichstellungsgesetz.ch Kanton Zürich, caso no. 78; cfr. DTF 2A.505/2006, 2A.509/2006, 2A.510/2006, 2A.511/2006.
Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (www.bger.ch): 2A.361/2006, 2A.291/2006