Art. 3 e 6 LPar – Docente di Informatica, comunicazione e amministrazione (ICA) presso una scuola professionale nel Canton Vaud – riconoscere la riclassificazione retroattiva solo ai docenti di cultura generale e non a quelle di ICA, professione tipicamente femminile, è discriminatorio.
I fatti:
Il 1. dicembre 2008 è entrata in vigore una nuova politica salariale presso il Canton Vaud. In questo ambito, la ricorrente, docente ICA presso una scuola professionale del Cantone è stata inserita in classe 144, livello 10B, con effetto dal 1. dicembre 2008.
Successivamente, in seguito ad una procedura avviata da C, docente di cultura generale nelle scuole post-obbligatorie, il Cantone ha riclassificato l’insegnamento di cultura generale in classe 145, con effetto retroattivo al 1. dicembre 2008.
Nell’ambito di un’altra procedura avviata da D, docente ICA, il Tribunale cantonale ha sancito che le/i docenti di informatica, comunicazione e amministrazione andavano inseriti in classe 145, alla pari degli altri docenti di cultura generale, a partire dall’entrata in vigore, il 1. gennaio 2012, dell’Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Impiegata di commercio / Impiegato di commercio con attestato federale di capacità (AFC) (RS 412.101.221.73) (sentenza HC/2019/145). Il Cantone ha applicato questa giurisprudenza all’insieme dei/delle docenti interessati, ma contrariamente a quanto avvenuto per quelli di cultura generale, ha riconosciuto l’aumento di stipendio solo a partire dal 1. maggio 2019 e non retroattivamente.
Richieste e procedura precedente:
Assistita dal Sindacato Vodese delle docenti e dei docenti nell’insegnamento professionale (SVMEP), la ricorrente ha chiesto di applicare la riclassificazione della funzione di docente ICA a partire dal 1. gennaio 2012 e di riconoscere gli arretrati a partire dal 1. agosto 2014.
Il Tribunale di prima istanza ha rigettato la domanda, mentre che la Camera di ricorso civile del Tribunale cantonale vodese l’ha parzialmente ammessa stabilendo che la riclassificazione andava applicata a partire dal 1. gennaio 2012. Ha quindi ordinato la riclassificazione della docente a partire dal 1. agosto 2014, come chiesto da quest’ultima. Quanto all’importo degli arretrati dovuti, in mancanza dei documenti rispettivamente delle basi di calcolo per la sua determinazione ha respinto la domanda.
Richieste davanti al TF
Il Cantone ricorre al Tribunale federale chiedendo l’annullamento della decisione di seconda istanza.
Le motivazioni del Tribunale federale:
Il Tribunale federale respinge il ricorso (che trattandosi di impiego pubblico tratta quale ricorso di diritto pubblico) e conferma la sentenza dell’istanza cantonale superiore.
Come ha dimostrata una perizia allestita nell’ambito della procedura avviata dal docente D, l’insegnamento ICA nelle scuole professionali costituisce una professione tipicamente femminile, contrariamente all’insegnamento di cultura generale, professione mista e quindi neutra dal profilo del sesso.
Di conseguenza, il riconoscimento automatico dell’effetto retroattivo per l’insieme dei docenti di cultura generale, ma non per le docenti ICA, è sufficiente per rendere verosimile una discriminazione contraria all’art. 3 LPar.
Riservata l’eventuale prescrizione, non vi è alcun motivo oggettivo che permetterebbe di rifiutare alle docenti ICA il riconoscimento degli arretrati tra il 2012 e il 2019, indipendentemente dall’avvio di una procedura individuale.
Pro memoria:
Contrariamente al principio generale di parità di trattamento, nel caso di discriminazione salariale basata sul sesso, la correzione può essere fatta valere non solo per il futuro, ma retroattivamente, nei limiti del termine di prescrizione di 5 anni, cfr. DTF 131 I 105 del 16.2.2005.
Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (bger.ch)