Art. 3 e 6 LPar; art. 322 e 322d CO – Manager Government Affairs and Compliance – nell’ambito di un bonus concordato il datore di lavoro è libero di farlo dipendere dalla presenza effettiva; il fatto di considerare assenza il congedo maternità dalla nona alla 14ma settimana dopo il parto non è discriminatorio
I fatti:
La ricorrente è stata alle dipendenze della datrice di lavoro dal 20 aprile 2017. Oltre allo stipendio per un’occupazione al 100% veniva concordato un bonus a dipendenza delle prestazioni fino ad un massimo del 20% dello stipendio. Il 14 marzo 2018, già incinta, è stato firmato un aumento di stipendio a partire dal 1. marzo 2018, effettivamente versato. L’11 luglio le parti hanno concordato il versamento di un bonus puntuale (off bonus payment), la continuazione del versamento dello stipendio al 100% durante il congedo maternità di 16 settimane, un aumento di stipendio a partire dal 1. gennaio 2019 e una ridefinizione della clausola bonus (fino al 25%). Infine, è stato riconosciuto un ulteriore bonus in relazione al suo impegno in relazione all’introduzione di un valore limito del contenuto di cadmio nel concime fosfatico nell’Unione Europea (“bonus cadmio”).
Il 9 maggio 2019, la dipendente disdice il contratto di lavoro per la fine di luglio 2019.
Richieste e procedura precedente:
Tra le parti sono sorte divergenze in relazione al saldo del bonus per l’anno 2018, al bonus pro rata per l’anno 2019, il bonus cadmio e all’aumento dello stipendio per il periodo aprile-dicembre 2018. La dipendente fa valere violazione degli art. 322 e 322d CO nonché dell’art. 3 LPar.
Con sentenza del 23.01.2023, il Tribunale distrettuale di Zugo respinge in gran parte le richieste della dipendente, riconoscendole unicamente CHF 7’538.20 oltre interessi del 5% dal 1. aprile 2019 per il bonus durante le prime 8 settimane dopo il parto, sentenza confermata dal Tribunale d’appello di Zugo con sentenza del 07.11.2023.
Richieste davanti al TF
La ricorrente postula l’annullamento della decisione cantonale e conferma in gran parte le precedenti richieste.
Le motivazioni del Tribunale federale:
Il Tribunale federale respinge il ricorso.
Per quanto riguarda il saldo del bonus per l’anno 2018, conferma la decurtazione del bonus, salvo che durante le prime 8 settimane dopo il parto: secondo gli accordi presi, il bonus costituisce riconoscimento per il lavoro prestato, per cui può essere determinato in base alle prestazioni effettivamente fornite, dedotti quindi i periodi di assenza sia per vacanze che per malattie o congedi. Dato che per il periodo durante le prime 8 settimane dopo il parto vige un divieto di occupazione (art. 35 cpv. 3 Legge sul lavoro (LL)), soltanto la deduzione per quel periodo risulta discriminatoria. Per contro, i 25 giorni di assenza dovuti alla gravidanza nonché il congedo maternità dalla 9. alla 16ma settimana non fanno stato per la commisurazione del bonus, ossia possono non venir considerati periodo di lavoro.
Quanto al congedo dalla 9. alla 16ma settimana dopo il parto, “non si giustifica – rispetto ad altre assenze di dipendenti senza colpa, che potrebbero essere prese in considerazione come motivo di riduzione nel calcolo del bonus – privilegiare questa assenza volontaria”. Un tale “privilegio” non si giustifica neppure tenendo conto del fatto che in caso di rientro a partire dalla 9. settimana dopo il parto decadrebbe il diritto all’indennità maternità (art. 16d LIPG).
Parimenti, il fatto di considerare l’assenza per gravidanza alla pari dell’assenza per malattia di un dipendente uomo non è discriminatorio – i due sessi sono trattati nello stesso modo.
(consid. 3.2.1 e 3.3.1).
Quanto al bonus cadmio, il Tribunale argomenta che in assenza di un diritto al bonus cadmio durante i periodi di assenza, non vi è discriminazione.
(consid. 3.2.2 e 3.3.2)
Quanto all’aumento di stipendio a partire dal 1. aprile 2018, la ricorrente non ha spiegato perché l’entrata in vigore dell’aumento di stipendio solo dal 1.1.2019, al momento di riprendere il lavoro, sarebbe discriminatorio (consid. 3.2.3 e 3.3.3).
Commento di Rosemarie Weibel:
Condivido la nota di cui alla newsletter droit du travail.ch di agosto 2024:
“Il Tribunale federale tende a ritenere che le donne abbiano il diritto di lavorare a partire dalla nona settimana dopo il parto, considerando il congedo di maternità fino alla quattordicesima settimana come una sorta di surplus autoimposto. Se confrontiamo questo modo di pensare con la giurisprudenza europea e la sua sottile analisi della discriminazione indiretta nei confronti delle donne (si veda da ultimo la sentenza C-184/22 del 29 luglio 2024 sul lavoro a tempo parziale), possiamo notare l’abisso che separa i due approcci.”
Stupisce anche il fatto che nella sentenza non si trovi alcun riferimento alla CEDAW art. 11 cpv. 2 lit. b, né un seppur minimo cenno giurisprudenziale (si veda per esempio DTF 8C_605/2016 del 09.10.2017).
Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (bger.ch)