DTF 8C_272/2023 del 14.12.2023– ricorso di diritto pubblico

Art. 8 cpv. 3 Cost, 3, 6 e 15 cpv. 3 LPar; impiegata amministrativa e caposettore amministrazione del personale Canton Ginevra – il Cantone ha portato la prova che non vi è discriminazione salariale; salvo in caso di ricorsi temerari, la procedura a livello cantonale è gratuita

Fatti

Alle dipendenze del Cantone dal 2004, la ricorrente fa valere discriminazione salariale in relazione a due promozioni: al momento di accedere alla posizione di quadro intermedio nel 2011, contrariamente ad un collega nella sua stessa situazione, era stata applicata una riduzione di due classi non essendo ancora in possesso del titolo richiesto dalla funzione. Al momento di accedere alla funzione di caposettore nel 2013 le erano poi stati riconosciuti parecchi scatti di anzianità meno rispetto a quanto avvenuto per i colleghi di sesso maschile.

Con sentenza DTF 8C_728/2021 del 18.05.2022, il Tribunale federale, accogliendo il ricorso della funzionaria, aveva giudicato verosimile una discriminazione salariale sia al momento di accedere alla funzione di quadro intermedio, sia al momento di accedere alla funzione di caposettore. Il Tribunale cantonale avendo giudicato non verosimile la discriminazione, non aveva verificato se la datrice di lavoro fosse riuscita a portare la prova stretta che le differenze fossero oggettivamente giustificate. La causa era pertanto stata rinviata all’istanza cantonale per nuova decisione.

Decisione di prima istanza

Con sentenza del 21 marzo 2023, il Tribunale amministrativo cantonale ha nuovamente respinto il ricorso, ritenendo che il datore di lavoro avesse fornito la prova che le disparità retributive fossero giustificate da ragioni oggettive, indipendenti dal genere.

Decisione del TF

Davanti al Tribunale federale, la funzionaria chiede in via principale che venga accertata una discriminazione salariale al momento della promozione alla posizione di funzionaria amministrativa 6 nel 2011 e al momento della promozione a capo settore nel 2013, e che le venga corrisposta un’importo di CHF 85’759.25, con interessi del 5% a partire dal 31 marzo 2015.

L’articolo 4 del Regolamento del personale applicabile in concreto stabilisce che, in linea di principio, possono essere assunti solo candidati qualificati; tuttavia, se al momento dell’assunzione il futuro titolare non possiede ancora la qualifica corrispondente al livello richiesto per la posizione, gli verrà assegnato il codice aggiuntivo 9, che comporta una riduzione massima di due classi rispetto alla classe prevista. Al momento di ottenere il titolo richiesto, il codice è soppresso.

La ricorrente fa valere che al momento di accedere al posto di caposettore era in possesso dei requisiti di assunzione per il posto, a differenza dei suoi colleghi uomini, ai quali avrebbe dovuto essere attribuito un codice 9, poiché non avevano alcuna qualifica pertinente al posto in questione. Inoltre, i giudici di primo grado avrebbero dovuto tenere conto dell’esperienza acquisita nelle precedenti posizioni occupate dalla ricorrente, molto più utile per la posizione di Area Manager rispetto all’esperienza di C.________.

Nel caso di specie, secondo il bando di concorso per il posto di responsabile di settore a cui fa riferimento la ricorrente, la formazione richiesta per il posto di responsabile di settore consisteva in un diploma federale in gestione delle risorse umane o in assicurazioni sociali, o in una formazione equivalente a livello Bachelor HES. Anche se tali qualifiche non corrispondono al livello L (laurea triennale) cui fa riferimento il giudice di primo grado, il diploma federale della ricorrente non soddisfaceva queste condizioni. Il fatto che questo diploma fosse probabilmente utile per lo svolgimento della funzione nulla cambia. Ciò basta a escludere qualsiasi discriminazione nei confronti della ricorrente, che era stata collocata in classe 22 come i suoi colleghi uomini, a prescindere dal fatto che essi soddisfacessero o meno le condizioni per l’assunzione in tale grado, o che avrebbero dovuto essere assegnati a un codice 9.

Il TF esclude arbitrio nell’accertamento dei fatti (consid. 6).

Esclude pure discriminazione salariale tenuto conto dei vari fattori presi in considerazione, in particolare l’esperienza della ricorrente rispettivamente delle persone di confronto di sesso maschile relativa ai compiti assegnati nonché in funzioni di responsabilità (consid. 6 e 7).

La ricorrente sostiene che addebitandole spese giudiziarie per 1.000 franchi, il tribunale cantonale ha violato l’art. 13 cpv. 5 LPar secondo cui la procedura è gratuita, salvo in caso di ricorso temerario (fanno eccezione i procedimenti dinanzi al Tribunale federale per i quali le spese sono disciplinate dalla LTF). Il ricorso non era manifestamente temerario, tant’è che con DTF 8C_728/2021 lo stesso Tribunale federale aveva rinviato la vertenza alla corte cantonale per nuovo decisione. (consid. 8)

Il ricorso è quindi respinto per quanto riguarda la discriminazione salariale, ma accolto per quanto riguarda le spese giudiziarie a livello cantonale.

Le spese di giustizia per la procedura davanti al Tf di complessivi CHF 1’000.00 sono messe a carico della ricorrente in misura di ¾, di ¼ a carico del Cantone, che dovrà versare alla ricorrente ripetibili pari a CHF 700.00.

Pubblicazione della sentenza nel sito del Tribunale federale amministrativo (www.bger.ch)

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