DTF 8C_320/2022 del 30.06.2023 – ricorso di diritto pubblico

Art. 8 cpv. 1 e 3 Cost, art. 3 LPar – docenti scuola dell’infanzia (livello primario 1-2) Basilea-Città – nessun arbitrio nell’assegnazione di una classe superiore al personale docente di scuola elementare (livello primario 3-8) – l’insegnamento nella scuola elementare è oramai una professione tipicamente femminile, per cui non può esservi discriminazione in base al sesso

I fatti:

Nel 2015, il Consiglio di Stato di Basilea-Città aveva classificato il personale docente del livello primario 1-2 (scuola dell’infanzia) in classe 13. In seguito a ricorso, l’insegnamento nella scuola dell’infanzia è stato inserito in classe 14, personale docente livello primario 1-5.

Richieste e procedura precedente

183 docenti portano avanti la vertenza chiedendo l’inserimento in classe 15, alla pari del personale docente livello primario 3-8. Il ricorso è respinto, con conferma dell’inserimento in classe 14.

Richieste davanti al TF

64 docenti si rivolgono al Tribunale federale ribadendo le loro richieste.

Le motivazioni del Tribunale federale:

Il valore di causa per i singoli ricorrenti supera i CHF 15’000.00, per cui il ricorso è ammissibile (art. 85 LTF) (consid. 1).

La questione da dirimere è a sapere se l’istanza inferiore ha violato il diritto federale confermando l’inserimento dei docenti di scuola dell’infanzia in classe 14 (dalla 13) (insegnamento livello primario 1-5) della scala salariale respingendo invece l’inserimento in classe 15 (insegnamento livello primario 3-8). (consid. 3).

Il sistema salariale di Basilea-Città si basa su quanto stabilito nella Legge stipendi del 18 gennaio 1995 (Gesetz betreffend Einreihung und Entlöhnung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kantons Basel-Stadt). Il Tribunale federale esamina dapprima la valutazione dei vari criteri sotto l’aspetto del principio di uguaglianza di cui all’art. 8 cpv. 1 Cost e pertanto unicamente sotto l’aspetto dell’arbitrio:
Considera che seppure le due funzioni si sovrappongono nell’ambito del livello primario 3-5, gli insegnanti di scuola elementare livello primario 3-8 seguono gli allievi fino al passaggio alla scuola media rispettivamente nei tre anni precedenti quel passaggio. Si tratta cioè del personale insegnante che deve preparare gli allievi al passaggio dalla scuola elementare alla scuola media (scuola secondaria livello 1) (consid. 5).
E’ vero che su molti aspetti le competenze richieste possono essere equivalenti. Ma con l’avanzare dell’età degli allievi aumenta il grado di astrazione delle materie insegnate ed emergono maggiormente delle differenze rispetto a capacità e prestazioni degli allievi. Ciò necessita l’adozione di metodi di insegnamento più personalizzati e un sostegno più mirato in vista del passaggio alla scuola media. I motivi per cui per vari criteri le esigenze per la funzione di docente SE classi 3-8 sono state considerate superiori rispetto alla funzione docente SI/SE classi 1-5 sono sostenibili (consid. 7.1-3).

Per quanto riguarda un’eventuale discriminazione in base al sesso, art. 8 cpv. 3 Cost. e art. 3 LPar, il confronto tra docenti di scuola dell’infanzia e docenti di scuola elementare non è più ammesso: come già rilevato in DTF 141 II 411, entrambe le professioni sono oramai da considerarsi tipicamente femminili, ritenuto che la quota parte delle donne tra il personale docente nella scuola dell’infanzia negli anni 2020/21 era del 94.6% (a Basilea: 91.3%), tra il personale docente di scuola elementare dell’83.3 (BS: 79.5%). Una discriminazione in base al sesso è quindi esclusa (consid. 7.4).

Dato che l’apprezzamento delle prove ad opera del Tribunale cantonale non è insostenibile, il ricorso è respinto.

Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (bger.ch)

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