DTF 9C_737/2019 del 22 giugno 2020 – ricorso di diritto pubblico

Art. 8 cpv. 3 Cost, 8 e 16b ss. LIPG – Le donne che esercitano un’attività autonoma non hanno diritto alle indennità aziendali in aggiunta all’indennità in caso di maternità.

Ai sensi dell’art. 8 della Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (LIPG) le persone prestanti servizio che esercitano un’attività lucrativa indipendente hanno diritto a un’indennità aziendale (quale partecipazione ai costi fissi) in aggiunta all’indennità di base (quale compensazione per la perdita di guadagno). Gli art. 16b e segg. LIPG, che disciplinano l’indennità in caso di maternità, non prevedono nulla in tal senso. Secondo il Tribunale federale, discostarsi dal testo di legge e dalla volontà chiaramente documentata del legislatore a questo proposito andrebbe oltre l’ambito di un’interpretazione conforme alla Costituzione (parità di trattamento tra uomini e donne, art. 8 cpv. 3 Costituzione federale). Inoltre, secondo il TF, la situazione non è neppure paragonabile: L’assicurazione maternità è legata alla maternità biologica (parto seguito da recupero e allattamento); questo criterio può essere adempiuto solo dalle donne.

Per informazione:
A livello legislativo, nel 2019 il Parlamento ha adottato due mozioni intitolate “Indennità di funzionamento in caso di indennità di maternità per lavoratori autonomi”:
Mozione 19.4270 del 26.9.2019, presentata da Liliane Maury Pasquier, approvata dal Consiglio degli Stati il 12.12.2019
Mozione 19.4110 del 24.09.2019, presentata da Li Min Marti, approvata dal Consiglio nazionale il 20.12.2019.
Il Consiglio federale è pertanto incaricato di modificare la LIPG in modo tale che le lavoratrici indipendenti abbiano diritto alle indennità aziendali in caso di maternità, analogamente alle indennità aziendali di cui all’articolo 8.

Link al comunicato stampa del 15 luglio 2020: deutsch : BGer.ch ; français : BGer.ch
Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (bger.ch)

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