DTF 4A_59/2019 del 12 maggio 2020 – ricorso in materia civile

Art. 5 cpv. 2, 4 e 6 LPar – Un licenziamento al rientro dal congedo maternità è abusivo, anche se la nuova dipendente è più qualificata

Il licenziamento al rientro dal congedo di maternità è presumibilmente discriminatorio. Non è sufficiente che la nuova dipendente sia più qualificata per dimostrare il contrario.

Nel settembre 2015, un’assistente di direzione, assunta dal 2005, viene nominata a capo del Gruppo Comunicazione della società. Poco dopo scopre di essere incinta. Il giorno dopo il suo ritorno dal congedo maternità, viene licenziata dopo che l’azienda aveva annunciato la nomina di un nuovo responsabile della comunicazione.

Davanti al Tribunale federale, il fatto che il licenziamento fosse discriminatorio ai sensi dell’art. 6 LPar non è (o non è più) contestato. Il ricorso del datore di lavoro viene respinto perché non ha fornito la prova stretta che il licenziamento non fosse dovuto alla gravidanza e alla maternità. Il Tribunale federale rileva in particolare quanto segue: Spetta al datore di lavoro dimostrare che la gravidanza o la maternità non è stata un fattore determinante per la risoluzione del contratto. Avrebbe potuto tentare di dimostrare che il licenziamento era oggettivamente giustificato. A tale fine non è sufficiente dimostrare che la nuova dipendente è oggettivamente meglio qualificata. Casomai il datore di lavoro avrebbe dovuto dimostrare che la dipendente licenziata non era sufficientemente qualificata per il posto, oppure che vi fosse stata una riorganizzazione, cosa che non è avvenuta. L’interessata era d’altronde appena stata nominata, non le era stata mossa alcuna critica e si era dimostrata piuttosto polivalente.

Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (bger.ch)

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