DTF 8C_879/2018 del 06.03.2020 – ricorso di diritto pubblico

Art. 328 CO, 9 Cost., 105 LTF – responsabile missioni amministrative/strategiche polizia cantonale Canton Vaud – licenziata con effetto immediato dopo inchiesta per mobbing nei confronti della sottoposta – secondo rinvio, per accertamento arbitrario dei fatti

I fatti:

La funzionaria era stata licenziata in seguito ad un rapporto del gruppo del groupe d’intervention Impact, un gruppo interno all’amministrazione cantonale istituito per la gestione di conflitti di lavoro e la lotta contro le molestie. La prima e seconda istanza cantonale avevano accolto il ricorso della funzionaria: il suo comportamento era sì stato inappropriato, ma dovuto in una certa misura al contesto lavorativo, per cui la disdetta con effetto immediato era sproporzionata. Con sentenza 8C_41/2017 del 21.12.2017 il Tribunale federale aveva accolto il ricorso dell’amministrazione cantonale, rinviando la causa alla Corte cantonale perché tenga conto del rapporto del gruppo interno contro le molestie e non solo delle testimonianze ascoltate in prima istanza.

La Corte cantonale ha nuovamente accolto il ricorso della funzionaria e giudicato sproporzionato il suo licenziamento con effetto immediato, il l’amministrazione cantonale ricorre al Tribunale federale.

Le considerazioni del Tribunale federale

Si tratta di una vertenza in materia di diritto di lavoro pubblico, di natura pecuniaria con valore di causa superiore ai CHF 15’000.00, per cui è dato il ricorso in materia di diritto pubblico (cfr. art. 83 let. g LTF) (consid. 1). La collettività pubblica in quanto datrice di lavoro ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della decisione impugnata, per cui è legittimata a ricorrere (consid. 2).

Secondo la giurisprudenza, l’autorità di nomina può rescindere il rapporto d’impiego quando insorgano circostanze tali da rendere ragionevolmente inesigibile, secondo le regole della buona fede, la continuazione del rapporto d’impiego. Tali motivi possono consistere in eventi o circostanze di qualsiasi tipo che l’interessato/a non avrebbe potuto evitare o, al contrario, da attività, comportamenti o situazioni a lui imputabili.
Il licenziamento con effetto immediato per giustificati motivi è una misura eccezionale che presuppone una mancanza particolarmente grave da parte dell’impiegato/a (oppure ripetuta nonostante avvertimento). La giurisprudenza ha pure sottolineato che nel caso in cui un impiegato lede seriamente la personalità di colleghi viola gravemente gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro, per cui un licenziamento con effetto immediato ai sensi dell’art. 337 CO può imporsi.
Va pure tenuto conto di un eventuale comportamento del datore di lavoro non conforme ai propri obblighi contrattuali o alla legge, nel senso che esso non può prevalersi, per giustificare un licenziamento con effetto immediato, di una propria violazione del dovere di protezione di cui il comportamento non conforme del dipendente è una conseguenza.
Infine, va tenuto conto dell’esistenza o meno di un rischio di recidiva del dipendente. (consid. 3.2., ricapitolazione della giurisprudenza).

Di principio, il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall’autorità inferiore. Può rettificare o completare d’ufficio l’accertamento dei fatti dell’autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (art. 105 LTF).
Le istanze cantonali avevano sottolineato il contesto professionale della funzionaria licenziata, sotto pressione, relativizzando le conclusioni del rapporto d’inchiesta interna. Il Tribunale federale rileva innanzitutto che se l’autorità inferiore riteneva che le testimonianze verbalizzate dal gruppo Impact avessero un peso minore rispetto a quelle dei testimoni sentiti in giustizia, li avrebbe allora dovuto interrogare essa stessa in modo da potersi basare su un’impressione generale lasciata da tutte le persone suscettibili di portare dei chiarimenti. Passa poi in rassegna i motivi addotti dall’autorità inferiore per ritenere meno rilevanti alcune testimonianze: conclude che l’accertamento dei fatti operata dall’autorità inferiore è manifestamente arbitraria e che non poteva negare l’esistenza di mobbing ad opera della funzionaria licenziata. (consid. 5).

Dato che il Tribunale federale non può basarsi su fatti accertati in modo arbitrario e che non spetta al TF accertare i fatti pertinenti, la causa è nuovamente rinviata alla Corte cantonale (consid. 5.3).

Pubblicazione della sentenza nel sito del Tribunale federale (www.bger.ch)

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