Art. 8 cpv. 1 e 3 Cost.; art. 3 LPar; art. 105 LTF – classificazione funzioni – terapista in attivazione, città di Zurigo – esame e discussione dettagliata dei vari criteri dell’analisi funzionale semplificata (GFO); frequenza delle varie attività e loro rilevanza
Cognizione del tribunale federale rispetto alla valutazione di determinate funzioni nell’ambito di un’azione per discriminazione salariale sotto il nuovo regime della LTF: Il tribunale federale può esaminare se un metodo di valutazione ha per conseguenza degli effetti discriminatori (rispetto al sesso), ma non se il metodo è “corretto” o convincente (come sotto l’OG). (consid. 3.1).
Obbligo di esame (necessità di ordinare una perizia): non necessario perché simili alle funzioni della fisioterapista e dell’ergoterapista, già analizzate dal profilo della scienza del lavoro nell’ambito della nuova classificazione (differenze possono essere dedotte dalle attività principali analizzate). (consid. 6).
Analisi, punto per punto, dei criteri (secondo GFO) (consid. 8).
Se un’attività viene presa in considerazione o meno per la valutazione dipende dalla sua frequenza e quindi caratteristica per la professione esaminata.
Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (www.bger.ch)