Art. 6 cpv. 3 lit. d CEDU, 29 e 32 Cost – Direttore scolastico Ginevra – molestie sessuali sotto forme di un clima ostile – in ambito civile, il margine per la messa in atto delle garanzie per un processo equo è maggiore a quanto vale per i procedimenti penali
I fatti:
Nei confronti del ricorrente era stato aperto un procedimento disciplinare per molestie sessuali sotto forma di un clima ostile nei confronti di un precedente preside dell’istituto scolastico.
Di conseguenza, il suo stipendio mensile è stato decurtato di CHF 530.75 mediante retrocessione dalla classe 26 con ventidue scatti d’anzianità alla classe 26 + 17 e vi è stato un trasferimento presso un’altra sede.
Richieste e procedura precedente:
La Camera amministrativa della Corte di Giustizia del Canton Ginevra ha respinto il ricorso.
Richieste davanti al TF
Il ricorrente chiede di annullare la decisione disciplinare, di non modificare il trattamento salariale, di constatare che la responsabilità disciplinare è prescritta.
Le motivazioni del Tribunale federale:
Il Tribunale federale respinge il ricorso conferma la sentenza dell’istanza cantonale.
Nessuna violazione dell’art. 29 cpv.2 Cost (diritto di essere sentito – motivazione): La misura disciplinare si basava perlomeno implicitamente su una precedente decisione incidentale di accertamento delle molestie sessuali. Giusta l’art. 93 cpv. 3 LTF, il ricorrente poteva contestare tale decisione incidentale nell’ambito del ricorso contro la decisione finale che sanciva le misure disciplinari (consid. 2).
Dato che il ricorrente non aveva motivato le sue offerte di prove, il diritto di essere sentito non è violato neppure sotto questo aspetto (consid. 3).
Quanto all’art. 6 cpv. 3 lit. d CEDU in relazione agli art. 29 cpv.2 e 32 cpv. 2 Cost., ossia il diritto di interrogare o far interrogare i testimoni a carico, il Tribunale federale rileva: i principi enunciati nell’articolo 6 cpv. 3, lit. d), della CEDU si applicano, mutatis mutandis, anche ai procedimenti disciplinari (art. 6, cpv. 1 CEDU). Tuttavia, gli Stati contraenti godono di una maggiore libertà di applicazione nell’ambito delle controversie civili rispetto ai procedimenti penali. Inoltre, il diritto a un processo equo non impedisce a un’autorità di effettuare una valutazione anticipata delle prove.
Il ricorrente non aveva chiesto formalmente un confronto con i testimoni. La corte poteva quindi trattare le richieste di audizione come semplici offerte di prova e rigettarle con un apprezzamento anticipato. (consid. 4)
Per quanto riguarda la pretesa prescrizione dell’azione disciplinare, non è arbitrario far decorrere il termine di prescrizione non dal momento delle prime segnalazioni, ma dal momento in cui è stato coinvolto il gruppo di fiducia (groupe de confiance). (consid. 5)
Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (bger.ch)