Art. 4 cpv. 2 lit. g e 10 cpv. 3 LPers – Licenziamento durante il periodo di prova per comportamento inadeguato in ambito privato – obbligo del datore di proteggere la personalità e la salute, nonché la sicurezza del personale sul posto di lavoro
I fatti:
Il ricorrente viene licenziato durante il periodo di prova dopo che l’amministrazione era venuta a conoscenza di un procedimento penale nei suoi confronti per molestie sessuali, violazione di domicilio e consumo di stupefacenti.
Trattandosi di una posizione di quadro a capo di diverse collaboratrici e collaboratori, l’amministrazione disdice il rapporto di lavoro durante il periodo di prova, anche se la procedura per molestie sessuali e violazione di domicilio venne poi abbandonata e nonostante fosse venuta a conoscenza dei fatti in modo del tutto fortuito.
Per quanto riguarda concretamente i fatti alla base della disdetta, si veda il punto 6.2 della sentenza: essenzialmente, il ricorrente aveva seguito una donna vista sul bus, sino al suo terrazzo. La donna chiama la polizia. Il ricorrente era sotto l’influsso di alcol e stupefacenti.
Richieste davanti al TAF
Il dipendente impugna la disdetta e chiede il versamento di 6 mensilità di stipendio.
Le motivazioni del Tribunale amministrativo federale:
La patrocinatrice del ricorrente gli aveva inviato una mail contenente il rapporto di polizia all’indirizzo e-mail di un funzionario omonimo. Quest’ultimo ha trasmesso la documentazione ai superiori.
Il TAF ritiene che il ricorrente non avrebbe dovuto fornire alla propria patrocinatrice una e-mail non ancora definitiva oltretutto per l’invio di comunicazioni private, motivo per cui si è assunto il rischio che documentazione inviata a tale indirizzo avrebbe potuto giungere a conoscenza del datore di lavoro.
Il datore di lavoro poteva usare la documentazione così ottenuta, dato che gli incombe l’obbligo di proteggere la personalità e l’integrità sessuale delle collaboratrici e dei collaboratori.
Il fatto che la procedura penale per molestie sessuali e violazione di domicilio fosse stata abbandonata non cambia nulla, dal momento che dallo stesso verbale di audizione del ricorrente emerge che antepone i propri interessi agli interessi e ai timori delle donne. Si è limitato a contestare i rimproveri, ma non ha fatto neppure un tentativo di relativizzare i rimproveri e le sue stesse affermazioni in sede di verbale di polizia, o perlomeno di contestualizzarle.
Il datore di lavoro poteva quindi trarne delle indicazioni sul suo possibile comportamento in posizione di quadro e concludere che non sarebbe stato possibile costruire un rapporto di fiducia.
La misura è proporzionale anche perché durante il periodo di prova i presupposti per una disdetta sono meno stringenti.
Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (bvger.weblaw.ch)