DTAF A-4782/2023 del 22.04.2024

Art. 4 e 6 LPar, 8 CC, 34b cpv. 1 lit. a LPers – Licenziamento con effetto immediato per molestie sessuali non sufficientemente provato – ridotta da un minimo di 6 a 3 mensilità l’indennità per mancanza di motivi gravi per la disdetta immediata

I fatti:

Il ricorrente viene licenziato con effetto immediato in seguito ad un’inchiesta che aveva ritenuto credibile l’accusa di molestia sessuale nei suoi confronti, mentre che non erano emersi elementi per accusarlo di mobbing nei confronti di un altro collaboratore.

Richieste davanti al TAF

Il dipendente chiede l’accoglimento del ricorso e il versamento di un’indennità di CHF 65’000.00 oltre interessi.

Le motivazioni del Tribunale amministrativo federale:

Il ricorrente contesta le accuse di molestie e ritiene trattarsi di un complotto nei suoi confronti per “farlo fuori”. Esisterebbe una relazione tra chi lo aveva accusato di mobbing (C) e chi lo aveva accusato di molestie (D), e C sarebbe geloso nei confronti del ricorrente.

Il Tribunale deve capire se ciò che l’autorità che ha pronunciato il licenziamento adduce sia convincente. Una sicurezza assoluta non può essere domandata. Il Tribunale non deve tuttavia nutrire dei seri dubbi sulla fondatezza di quanto allegato (consid. 5). Se rimangono dei dubbi, devono essere solo lievi.

Il ricorso viene accolto parzialmente e al ricorrente viene riconosciuto lo stipendio fino allo scadere del termine di disdetta regolare oltre a un’indennità pari a tre mensilità a titolo di indennità per licenziamento senza preavviso ingiustificato (oltre agli interessi), con le seguenti motivazioni:

  • Uno dei due testimoni aveva affermato “mi è sembrato” e “mi è apparso” e non disponeva di una prospettiva che gli desse un’immagine chiara di ciò che accadeva (“coprendomi la visuale”)
  • L’altro testimone aveva riferito de relato, riportando informazioni fornitegli dalla presunta vittima;
  • Dalle altre testimonianze, riferite a osservazioni volgari rivolte alle donne, emergono elementi contrastanti tra chi ritiene che il ricorrente si comporti in maniera professionale nei confronti delle donne e chi definisce oltraggioso il suo atteggiamento
  • Le dichiarazioni della presunta vittima erano più circostanziate solo in sede di secondo incontro sull’accertamento dei fatti (calcolando che i fatti risalivano a ben prima dell’inizio dell’inchiesta di approfondimento interna, per cui già c’era stato un certo tempo di riflessione).

Alla luce di ciò i dubbi del TAF non sono solo lievi, vista anche l’approssimazione con cui è stata condotta l’inchiesta. Il criterio della verosimiglianza neppure si applica (art. 8 CC; art. 6 in relazione con art. 4 LPar, cfr. consid. 5).

Di conseguenza, non vi erano i gravi motivi per una disdetta con effetto immediato.

Il TAF riduce comunque l’indennità ai sensi dell’art. 34b cpv. 1 lit. a LPers, dato il comportamento non esemplare del ricorrente e “visto che al Tribunale permangono comunque dei dubbi in merito al suo comportamento nei confronti delle colleghe donne, si giustifica una riduzione dell’indennità a tre mesi di salario lordo” (rispetto ad un minimo di 6 e un massimo di 12)

Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (bvger.weblaw.ch)

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