Art. 5 LPar; docente assistente al politecnico federale – una discriminazione ai sensi della Lpar costituisce anche una violazione del diritto alla personalità, per cui può fondare pretese di risarcimento del danno e riparazione morale
Fatti
La ricorrente aveva presentato una “causa civile per discriminazione sessuale e distruzione della carriera di professore universitario di alto livello” contro il politecnico federale di Lausanne (di seguito: EPFL). “Impiegata come professore assistente di ruolo presso l’EPFL […], la donna sosteneva di essere stata discriminata in base al sesso perché l’EPFL aveva condotto diverse indagini amministrative nei suoi confronti e le aveva assegnato un carico di lavoro eccessivo.
Decisione di prima istanza
Il Tribunale amministrativo federale respinge il ricorso, decisione confermata dal Tribunale federale che ritiene il ricorso non sufficientemente motivato.
Decisione del Tribunale federale
La decisione presenta comunque alcuni aspetti interessanti:
- Il ricorso è tardivo, ma alla luce dell’esito del ricorso, il Tribunale federale lascia aperto a sapere se potrebbe esservi un motivo per la restituzione dei termini (art. 50 LTF): La ricorrente non è rappresentata e ha invocato un’emergenza medica producendo un certificato medico che attesta che la figlia minorenne è stata ricoverata all’estero in concomitanza con la scadenza del termine di ricorso.
- Il ricorso non é firmato di proprio pugno, ma la ricorrente ha scritto di proprio pugno nome, cognome e indirizzo sul retro della busta in cui lo ha inviato, per cui non appare necessario fissarle un termine per rimediare.
- Ai sensi dell’art. 5 cpv. 5 LPar, sono salve le pretese di risarcimento del danno e di riparazione morale, nonché le pretese contrattuali più estese. Il TF spiega che “Questa riserva mira a chiarire la situazione, ricordando che la discriminazione ai sensi della LPar rappresenta anche una violazione dei diritti della persona e che questa violazione può dar luogo a pretese di risarcimento danni e di riparazione morale. Di conseguenza, anche se le condizioni per la realizzazione di tali pretese sottostanno ai principi generali del diritto della responsabilità civile, esse hanno lo stesso fondamento di tutti gli altri diritti della parte lesa di cui all’art. 5 cpv. 1-4 LPar, ossia l’atto illecito costituito dalla violazione della legge sulla parità“. Nel caso specifico, la responsabilità dell’EPFL nei confronti di terzi e dei propri dipendenti è disciplinata dalla Legge federale su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali, ed è quindi sotto questo aspetto che il TF esamina l’esistenza di un diritto al risarcimento del danno morale, concludendo che “la ricorrente non è riuscita a dimostrare con un grado di prova sufficiente di essere stata vittima di una discriminazione basata sul sesso in relazione all’assegnazione del programma di scambio all’inizio della sua attività di professore assistente”, né in relazione al numero di indagini amministrative condotte nei suoi confronti. A questo proposito, il Tribunale federale ha ritenuto che “non fosse sufficiente per la ricorrente fare riferimento al rapporto redatto nel luglio 2020 dalla commissione sulla condizione femminile all’interno del corpo docente dell’EPFL, in cui si affermava che nel 2018 era stato condotto un numero maggiore di indagini amministrative nei confronti delle donne rispetto agli uomini”. In assenza di un atto illecito commesso dal datore di lavoro, la richiesta di risarcimento danni e di riparazione morale è respinta.
Pubblicazione della sentenza nel sito del Tribunale federale (www.bger.ch)