DTF 4A_427/2023 del 08.11.2023, ricorso in materia civile

Art. 3, 6 LPar – responsabile Security Operations Center, Ginevra – Disparità salariale rispetto ai subordinati giustificata da formazione, anzianità, età ed esperienza professionale, e proporzionale perché limitata nel tempo; discriminazione nella promozione non resa verosimile

I fatti:

La ricorrente, titolare di un bachelor in management e un master in diritto, criminalità e sicurezza delle nuove tecnologie, era alle dipendenze della datrice di lavoro dal 2012, raggiungendo la funzione di capo-equipe Security Operations Center e di procuratrice da aprile 2016.
A un certo punto si era resa conto che nel 2014 e 2015, dei suoi sottoposti avevano guadagnato fino al 20% più di lei e che tra il 2014 e il 2018 lo stipendio complessivo del collega a capo del servizio di Information Risk Assurance era stato superiore al proprio. Disdice il rapporto di lavoro per il 30 giugno 2018.

Richieste e procedura precedente:

In sede cantonale fa valere CHF 661’522.00 a titolo di differenza salariale e CHF 19’506.00 a titolo di indennità per discriminazione nella promozione. A quest’ultimo proposito, sostiene che nella divisione informatica vi è la regola secondo cui i caposervizio dopo due anni vengono nominati vice-direttori.

Il Tribunale di prima istanza accoglie le richieste in misura di CHF 15’247.45 a titolo di retribuzione per ore supplementari. Per il resto respinge la petizione con la motivazione che l’anzianità di servizio, rispettivamente la formazione, l’esperienza professionale e l’età dei subordinati avessero giustificato le differenze salariali e che la datrice di lavoro avesse rispettato il principio di proporzionalità dal momento che dal 2016 la retribuzione della ricorrente superava quella dei subordinati. La discriminazione nella promozione non è né provata né resa verosimile.

Il Tribunale d’appello respinge il ricorso confermando la sentenza di primo grado.

Richieste davanti al TF

La ricorrente postula l’annullamento della decisione cantonale e chiede la condanna della datrice di lavoro al pagamento di CHF 362’265.00.

Le motivazioni del Tribunale federale:

Secondo il TF, la ricorrente non dimostra che l’accertamento dei fatti ad opera dell’istanza cantonale sarebbe manifestamente inesatta, ma si limita ad esporre la propria versione dei fatti. (consid. 3)

Il TF ricapitola dapprima la giurisprudenza in materia di verosimiglianza di una discriminazione salariale basata sul sesso (art. 3 e 6 LPar) (consid. 4.1.3) e quella relativi ai motivi oggettivi che possono giustificare differenze salariali (consid. 4.1.4).

Secondo le istanze cantonali, per quanto riguarda il confronto con il collega a capo del servizio di Information Risk Assurance, il servizio di cui era responsabile quest’ultimo copriva più aree e inoltre il suo livello di responsabilità era più elevato (la sentenza non permette di capire di più). La ricorrente non riesce a dimostrare che l’apprezzamento delle prove da parte dell’istanza cantonale sarebbe arbitrario. (consid. 4.3.1)

La corte cantonale aveva riconosciuto che la ricorrente avesse svolto un lavoro di valore superiore a quello dei subordinati e che questi nel 2015 e in minima parte nel 2016 avevano guadagnato più di lei. Tuttavia, diversi motivi oggettivi quali la formazione, anzianità, età e esperienza professionale permettevano di spiegare queste differenza che si era poi rapidamente dissipata, tant’è che dal 2017 la rimunerazione della ricorrente superava quella di tutti i suoi subordinati. Tale apprezzamento non è arbitrario. (consid. 4.3.2)

Secondo la corte cantonale, il successore della ricorrente aveva diritto ad una retribuzione minore rispetto a quella percepita dalla ricorrente nel 2017. Anche su questo punto la ricorrente non riesce a mostrare trattarsi di un accertamento manifestamente errato. (consid. 4.3.3).

Vi è discriminazione nella promozione (art. 3 cpv. 2 LPar), se una donna non viene considerata per una promozione nonostante fosse meglio qualificata rispetto ad un collega uomo promosso oppure se in generale le donne non vengono promosse in determinate funzioni. L’art. 6 LPar (alleviamento dell’onere della prova) è applicabile. (consid. 5.1)
Anche su questo punto la ricorrente non è riuscita a rendere verosimile una discriminazione. Aveva peraltro fatto una carriera abbastanza rapida e avuto giudizi eccellenti rispetto alle qualità tecniche, ma vi erano margini di miglioramento delle competenze manageriali e di maturità e anche il collega era diventato vice-direttore solo 5 anni dall’ultima promozione. (consid. 5.2)

La corte cantonale aveva ritenuto che una perizia giudiziaria in relazione all’equivalenza della funzione della ricorrente con quella di alcuni collaboratori non fosse necessaria perché disponeva di sufficienti elementi per decidere al riguardo. Aveva sentito non meno di 19 testimoni, ciò che le permetteva di avere una visione dettagliata del funzionamento dei servizi della divisione informatica e delle varie funzioni occupate dai principali collaboratori interessati. Disponeva inoltre dei mansionari della ricorrente e dell’altro capo-servizio, dei verbali dei colloqui di valutazione con i vari collaboratori ecc. Una perizia giudiziaria non era quindi necessaria (consid. 6).

Il ricorso è respinto.

Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (bger.ch)

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