Art. 35a LL; art. 337 CO – arbitrio; occupazione durante la maternità; disdetta con effetto immediato – dopo la 16ma settimana dalla nascita del bambino, il solo fatto di allattare non permette alla madre di assentarsi dal lavoro, ma conferisce unicamente il diritto di poter disporre del tempo necessario allo scopo
Fatti
La dipendente era stata assunta quale gerente di una boutique dal 1. aprile 2015. Vista la chiusura della boutique, il contratto era stato disdetto il 27 ottobre 2017. Per il periodo di disdetta alla lavoratrice venne chiesto di lavorare in un altro negozio di proprietà della datrice di lavoro. Vista la gravidanza e la nascita di un figlio il 16 agosto 2018, il contratto di lavoro avrebbe dovuto prendere fine il 28 febbraio 2019. Il 17 settembre 2018, l’impiegata informò che sarebbe rientrata il 6 dicembre 2018. Il 31 ottobre 2018, chiese di poter beneficiare del saldo vacanze e di compensare gli staordinari e riprendere il lavoro il 7 gennaio 2019, proposta che la datrice di lavoro rifiutò, adducendo che la lavoratrice avrebbe dovuto rimpiazzare una terza persona che doveva sottoporsi ad un’operazione. Ciononostante, il 6 dicembre 2018 la dipendente non si presentò sul posto di lavoro. Scaduto un ulteriore termine con comminatoria di licenziamento senza che la dipentente si sarebbe fatta viva, le venne notificata la disdetta con effetto immediato.
Decisione di prima istanza
In prima istanza, la dipendente chiede il versamento di CHF 29’474.40, richiesta che venne parzialmente accolta in misura di 7’123.60 e di 3’561.80. La datrice di lavoro ricorre al tribunale d’appello del Canton Friburgo che ammette l’appello e respinge la richiesta.
La dipendente si rivolge al Tribunale federale chiedendo di cassare la sentenza della seconda istanza cantonale e di confermare la sentenza della prima istanza cantonale, in subordine di rinviare l’incarto alla seconda istanza cantonale per nuova decisione.
Decisione del TF
La dipendente fa valere interpretazione arbitraria dell’art. 35a cpv. 1 e 2 LL e accertamento arbitrario dei fatti. Secondo l’art. 35a cpv. 1-3 LL, le donne incinte e le madri allattanti possono essere occupate solo con il loro consenso. Le donne incinte possono assentarsi dal lavoro mediante semplice avviso. Alle madri allattanti deve essere concesso il tempo necessario all’allattamento. Le puerpere non possono essere occupate durante le otto settimane dopo il parto; in seguito, e fino alla sedicesima settimana, possono esserlo solo con il loro consenso.
La discussione verte sulla questione a sapere se le madri allattanti hanno formalmente diritto a essere dispensate dal lavorare dopo la 16ma settimana. Dato che l’interpretazione della corte cantonale secondo cui la legge non riconosce formalmente alle madri che allattano un diritto di assentarsi dal lavoro dopo la 16ma settimana si basa in particolare sulle indicazioni concernenti la legge su lavoro della SECO, tale interpretazione non è arbitraria. (consid. 3.2)
La corte cantonale aveva considerato che la decisione della dipendente di non recarsi al lavoro dopo la scadenza del congedo maternità si fosse fondata esclusivamente sul problema della custodia del bambino e non sul fatto che le misure proposte dal datore di lavoro non le avrebbero permesso di allattare il suo bambino in modo soddisfacente. Già per questo motivo non poteva quindi richiamarsi alle norme di protezione delle madri allattanti. Inoltre, anche quando la datrice di lavoro le aveva proposto degli orari per permetterle di allattare il bambino, non ha mai chiesto di essere liberata dal prestare il lavoro per allattare il bambino, ma ha sempre invocato dei problemi di custodia per rinviare il ritorno sul posto di lavoro. Il solo fatto di allattare non dispensa dal prestare il lavoro, ma conferisce unicamente il diritto di poter disporre del tempo necessario allo scopo. (consid. 3.3).
La dipendente non aveva in alcun modo preso in considerazione le difficoltà organizzative della datrice di lavoro né aveva risposto all’intimazione di presentarsi al lavoro. Visto quanto precede, non può prevalersi del diritto di assentarsi dal lavoro mediante semplice avviso. L’interpretazione dell’art. 337 CO della corte cantonale, che aveva ritenuto adempiute le condizioni per un licenziamento con effetto immediato, non è pertanto arbitraria.
Il ricorso è pertanto respinto.
Pubblicazione della sentenza nel sito del Tribunale federale amministrativo (www.bger.ch)