DTF 9C_165/2022 del 16.03.2023, parzialmente pubblicata quale DTF 149 V 106 – ricorso di diritto pubblico

Art. 2 e 3 LPar; art. 8 e 34a cpv. 1 LPP – impiegata di commercio – deduzione di coordinamento cassa pensione – la LPar si applica esclusivamente ai rapporti di lavoro ad esclusione quindi dei rapporti di previdenza (consid. 5)

I fatti:

Si tratta di un’impiegata di commercio madre di un figlio affetta da multiple sclerosi che dal 2011 lavorava a tempo pieno, dal 1.10.2015 in misura dell’80%. Dal 4.9.2018 è attestata un’incapacità al lavoro del 20%. Dal 1.11.2020 il grado di occupazione è stato ridotto al 60%.

In novembre 2018, l’impiegata si annuncia presso l’assicurazione invalidità, che le riconosce un quarto di rendita con grado d’invalidità del 40% e una rendita completiva per il figlio.

La competente cassa pensione (kantonale Versicherungskasse Appenzell Innerrhoden) presso la quale la ricorrente è assicurata da marzo 2017 (quando cioè lavorava in misura dell’80%) attesta una rendita d’invalidità di CHF 8’823.00 mensili e una rendita figli di 1’765.00/anno. Il 23.2.2021 informa la ricorrente che la rendita non sarà versata causa sovrassicurazione (art. 34a cpv. 1 LPP -Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, RS 831.40)

Richieste e procedura precedente:

L’interessata ricorre al Tribunale amministrativo cantonale chiedendo il versamento delle rendite nella misura in cui indicata sopra, eventualmente con deduzione di un importo per sovrassicurazione di 833.00/anno. In subordine una rendita di 2’520.00 e una rendita figli di 504.00/anno non decurtate, ossia le rendite minime dovute in base alla parte obbligatoria della LPP.

Il Tribunale amministrativo cantonale respinge il ricorso.

Richieste davanti al TF

La ricorrente postula l’annullamento della decisione cantonale e conferma le precedenti richieste.

Le motivazioni del Tribunale federale:

Consid. 3.1 – principio della riduzione per sovrassicurazione
L’istituto di previdenza può ridurre le prestazioni per i superstiti o quelle d’invalidità nella misura in cui, aggiunte ad altre prestazioni di natura e scopo affine e ad altri redditi conteggiabili, superano il 90 per cento del guadagno presumibilmente perso dall’assicurato (art. 34a cpv. 1 LPP).
Il guadagno presumibilmente perso dall’assicurato corrisponde all’intero reddito dell’attività lucrativa o al reddito sostitutivo che l’assicurato avrebbe presumibilmente conseguito senza l’evento dannoso (art. 24 cpv. 6 OPP 2).
Momento determinante per il guadagno ipotetico è quello in cui si pone la questione della sovrassicurazione.

Consid. 3.2 – tipo di cassa
La cassa pensioni in esame è un istituto di previdenza mantello che fornisce prestazioni che vanno oltre il minimo legale. Secondo il regolamento applicabile, le prestazioni vengono ridotte nella misura in cui superano il 90% dell’ultimo salario determinante, rispettivamente le prestazioni minime secondo la LPP.

Consid. 3.3 – procedere
Le prestazioni secondo il regolamento della cassa competente non possono essere inferiori al minimo LPP. Occorre pertanto procedere a due calcoli di sovrassicurazione separati e la persona assicurata ha diritto alla prestazione superiore.

Consid. 4 – Questione da dirimere
Non è contestato che dal 1.11.2020 la ricorrente ha diritto ad una rendita d’invalidità dell’assicurazione sovraobbligatoria di 8’823.00 rispettivamente – per il figlio – di 1’765.00/anno. Vi è invece disaccordo in relazione alla soglia di sovrassicurazione e quindi dell’entità della riduzione.

Consid. 5
5.1. Visto il regolamento della cassa, la soglia di sovrassicurazione è pari a 49’631.00, ossia il 90% dell’ultimo salario annuo determinante. Dato che l’assicurata lavora ancora in misura del 60% e che riceve le rendite AI, secondo il regolamento applicabile vi è una sovrassicurazione di 13’242.00, superiore al totale complessivo delle rendite LPP dovute, per cui secondo la cassa vanno ridotte integralmente.

5.2. La ricorrente – ed è per questo motivo che riprendiamo la sentenza sul sito – fa valere che il limite di sovrassicurazione previsto nel regolamento applicabile, che si basa cioè sul salario assicurato, sarebbe contrario al divieto di discriminazione di cui all’art. 3 LPar. Tenuto conto della deduzione di coordinamento (cfr. art. 8 LPP), svantaggerebbe in effetti le persone attive a tempo parziale e quindi prevalentemente donne, motivo per cui siamo in presenza di una discriminazione indiretta: o ci si basa sulla soglia di sovrassicurazione secondo la LPP (guadagno presumibilmente perso), oppure, nei redditi da dedurre, non si tiene conto della “quota famiglia” della rendita d’invalidità.

5.3 Nei loro piani di previdenza, gli istituti di previdenza sono liberi di ridurre la deduzione di coordinamento, di adeguarla alla percentuale di impiego o di rinunciarvi del tutto. Che l’istituto di previdenza non abbia fatto uso di questa facoltà non presta il fianco a critiche. Né la ricorrente può dedurre alcunché a suo favore dalla LPar, ritenuto che essa si applica esclusivamente ai rapporti di lavoro ad esclusione quindi dei rapporti di previdenza.

Commento: la deduzione integrale dell’importo di coordinamento – dal 1.1.2023 si tratta di CHF 25’725 – comporta una minore deduzione per contributi LPP a carico della lavoratrice a tempo parziale, ma anche un risparmio di pari importo a favore del datore di lavoro. In altre parole: due persone che lavorano a metà tempo costano meno di una persona che lavora a tempo pieno, perché il salario su cui vengono versati i premi di cassa pensione si riduce non una, ma due volte di 25’725.00. Questo sì che ha a che fare con il rapporto di lavoro. In questo senso, la motivazione del TF appare un po’ tanto succinta.

Consid. 6 – minimi LPP
L’AI nell’ambito del calcolo del grado AI era partita dal presupposto che senza la malattia l’assicurata lavorerebbe al 100%, cosa che la cassa pensione mette in discussione, dato che è solo da settembre 2018 che vi è un’incapacità al lavoro del 20% medicalmente attestata, per cui la precedente riduzione del grado di occupazione all’80% sarebbe frutto di una libera scelta.
Il TF rileva che vi è una presunzione secondo cui il salario da valido determinato nella decisione AI nell’ambito della determinazione del grado d’invalidità (confronto dei redditi) corrisponda al guadagno presumibilmente perso ai sensi dell’art. 24 cpv. 6 OPP2.
Dato che la decisione AI era stata notificata alla cassa pensione e che l’AI doveva determinare in che misura la ricorrente sarebbe attiva in assenza di danno alla salute, la decisione AI, salvo se fosse manifestamente insostenibile, è vincolante.
Di conseguenza, la soglia di sovrassicurazione corrisponde al 90% del salario per un impiego al 100%, ossia 62’040.00. Le entrate da lavoro, rendite AI e rendite minime secondo LPP ammontano a 55’219.00. Di conseguenza, la rendita LPP di 2’520.00 e la rendita figli di 504.00 vanno versate integralmente.

Consid. 7
Questa parte della sentenza riguarda il tasso d’interesse moratorio ed è stata pubblicata come DTF 149 V 106. Regeste: “Art. 26 cpv. 1 LPP, art. 15 cpv. 2 LPP in relazione con l’art. 12 lett. j OPP 2; art. 104 CO; disposizione prevista dal regolamento di previdenza sul tasso d’interesse moratorio. Una disposizione prevista dal regolamento di previdenza sul tasso d’interesse moratorio non può prevedere un tasso d’interesse inferiore a quello minimo stabilito nella LPP (consid. 7.2).”

Pubblicazione della sentenza integrale sul sito del Tribunale federale (bger.ch)

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