Art. 8 cpv. 3 terza frase Cost, art. 3 Lpar, art. 247 cpv. 2 lit. a CPC –Discriminazione salariale respinta: è dato un motivo oggettivo. Onere di contestazione: Se fosse giustificata l’ampiezza della disparità salariale non era oggetto delle allegazioni in prima istanza
I fatti:
L’attrice lavorava presso la Sagl convenuta dal 1. maggio 2010 al 30 giugno 2013 quale Director Operational Excellence, con stipendio annuo di CHF 230’000.00 lordi più parte variabile del 20-40% dello stipendio annuo, mentre che il suo predecessore aveva beneficiato di uno stipendio annuo di CHF 300’000.00 più parte variabile. Il 23 aprile 2014 adisce il tribunale del lavoro.
Richieste e procedura precedente:
Il tribunale del lavoro (20.1.2020) accoglie la richiesta e ordina il versamento di arretrati pari a CHF 287’495.80 netti più interessi perché l’attrice aveva resa verosimile una discriminazione basata sul sesso. Con sentenza del 9.10.2020, il Tribunale d’appello del Canton Zurigo respinge la richiesta e annulla la sentenza del Tribunale del lavoro: i compiti svolti dall’attrice non erano equivalenti a quelli del predecessore, la cui responsabilità era strategica e quindi superiore. Lasciato aperto se l’attrice avesse resa verosimile la discriminazione.
Richieste davanti al TF
La dipendente ricorre al Tribunale federale, facendo in sostanza valere le richieste iniziali.
Le motivazioni del Tribunale federale:
Considerando 1: cognizione del Tribunale federale, corregge i fatti solo se manifestamente inesatti.
Considerando 2: Art. 8 cpv. 3 terza frase Cost, art. 3 e 6 Lpar – diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore e onere della prova – ricapitolazione della giurisprudenza.
Considerando 3: Argomentazioni della ricorrente-attrice: l’istanza cantonale ha accettato un qualsiasi motivo a giustificazione della differenza salariale, senza esaminare i principi validi in materia di discriminazione salariale tra uomo e donna. In particolare, non ha verificato se i criteri addotti a giustificazione della differenza di CHF 70’000.00 annui lordi fossero criteri in uso presso la datrice di lavoro. Di conseguenza, non è provato che la differenza si giustificasse con la maggiore responsabilità del predecessore. Inoltre, non ha verificato se i motivi oggettivi fatti valere corrispondessero ad un’esigenza aziendale effettiva. In sintesi, l’istanza cantonale ha violato l’art. 6 Lpar che laddove una discriminazione è resa verosimile impone al datore di lavoro la prova piena per evitare che possa far valere un motivo qualsiasi a giustificazione della disparità. Inoltre, l’istanza inferiore non ha esaminato la proporzionalità dell’eventuale differenza giustificata da motivi oggettivi, cioè l’ampiezza della differenza.
Considerando 4.1: Il Tribunale federale rileva che l’istanza inferiore ha ritenuto provato che i compiti svolti dall’attrice-ricorrente e dal predecessore non fossero equivalenti. In questa situazione, non è necessario esaminare se la discriminazione fosse o meno resa verosimile.
Considerando 4.2: La massima d’ufficio sociale nella procedura semplificata (art. 274 cpv. 2 lit. a CPC) non esime le parti dall’onere di allegazione e di sostanziare. Tuttavia, l’onere di sostanziare subentra soltanto dal momento in cui le allegazioni vengono contestate. La datrice di lavoro aveva giustificato la differenza salariale allegando che i compiti non erano equivalenti e che la responsabiltà del predecessore era superiore. In un caso del genere, la dipendente, oltre che contestare il motivo addotto dal datore di lavoro a giustificazione della differenza salariale in quanto tale, ha diverse altre possibilità. Può far valere che il motivo addotto non giustifica la disparità salariale, in quanto tale o nella sua ampiezza. Oppure che le differenze addotte non fossero il motivo effettivo per la disparità salariale, a prescindere dalla loro idoneità o meno a giustificare una differenza (per esempio nel caso in cui le stesse differenze presso altri dipendenti non comportano le stesse differenze salariali).
Nella procedura cantonale la ricorrente-attrice aveva invece soltanto contestata l’esistenza delle differenze fatte valere, ma non ha fatto valere che nell’ipotesi che le differenze esistessero per davvero non giustificherebbero la disparità salariale. Di conseguenza, la datrice di lavoro non era tenuta a sostanziare ulteriormente le proprie allegazioni perché potessero diventare oggetto di prova. Omissione che non può essere “ricuperata” in seconda o terza istanza. Di conseguenza, il Tribunale federale non esamina se la differenza fosse casomai proporzionale, ma unicamente se il lavoro svolto dalla ricorrente-attrice e dal predecessore fosse equivalente.
Considerando 5: secondo l’istanza cantonale, vi è una differenza significativa per quanto riguarda esigenze e responsabilità tra chi sviluppa e introduce nuove procedure, un nuovo sistema, a livello strategico e chi invece porta avanti e mette in atto quanto iniziato dal predecessore, seguendo le sue orme.
Considerando 6: questa differenza giustifica una disparità salariale – il rischio di insuccesso e la responsabilità che ciò comporta è considerevolmente inferiore per la ricorrente-attrice rispetto al rischio assunto dal suo predecessore, ciò che costituisce un motivo oggettivo. E ciò anche se i rispettivi contratti erano di per sé identici.
Il ricorso è respinto.
Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (bger.ch)