DTF 8C_41/2017 del 21.12.2017 – ricorso in materia di diritto pubblico

Art. 328 CO – responsabile missioni amministrative/strategiche polizia cantonale Canton Vaud – licenziata con effetto immediato dopo inchiesta per mobbing nei confronti della sottoposta

La funzionaria chiede lo stipendio durante il periodo di disdetta, indennità per licenziamento ingiustificato, torto morale e violazione della LPar nonché indennità per vacanze arretrate e stroardinari. Il Cantone ricorre contro la decisione cantonale che aveva riconosciuto alla funzionaria 51’210.10 a titolo di salario e indennità vacanze e 22’378.35 a titolo di licenziamento ingiustificato.

La Corte cantonale aveva ritenuto che il comportamento della funzionaria fosse sì stato inappropriato, ma che questo era dovuto in una certa misura al contesto lavorativo, per cui la disdetta con effetto immediato era sproporzionata (consid. 3.2).

Il Tribunale federale ricorda la definzione di mobbing: un susseguirsi di propositi e/o comportamenti ostili, ripetuti frequentemente durante un periodo abbastanza prolungato, con cui uno o più individui cercano di isolare, marginalizzare, escludere una persona dal luogo di lavoro. Non vi è mobbing per il solo fatto che vi è conflitto nelle relazioni professionali, che vi è un cattivo ambiente di lavoro, che una persona venga invitata a conformarsi agli obblighi risultanti dal rapporto di lavoro, né per il fatto che un superiore gerarchico non soddisfi sempre ai suoi doveri in relazione al personale. Il mobbing è generalmente difficile da provare e bisogna saper ammettere la sua esistenza sulla base di indizi convergenti, ma anche avuto riguardo al fatto che può essere solo immaginario o fatto valere in modo abusivo. (consid. 3.5)

Il Tribunale federale rileva che più che le intenzioni soggettive dell’autore di mobbing è determinante l’effetto del suo comportamento sulla personalità e la salute della vittima. Il fatto che quest’ultima avesse trovato delle scusanti per il comportamento della superiora non dispensa il datore di lavoro dal suo obbligo di proteggere i dipendenti, obbligo imposto dall’art. 328 CO che si applica nei rapporti di lavoro sia privati che pubblici. (consid. 3.6.2).

Il rapporto del gruppo Impact che si occupa da anni della gestione di conflitti e di situazioni di mobbing nell’amministrazione pubblica è un mezzo di prova pertinente, specialmente quando si tratta di valutare la gravità e l’intensità del mobbing, anche se nell’ambito di un licenziamento con effetto immediato va tenuto conto del contesto lavorativo e delle difficoltà professionali dell’autore delle molestie psicologiche. Non può venire ignorato. (consid. 3.6.3)

Il TF rinvia quindi la causa alla Corte cantonale perché valuti i fatti e apprezzi le prove nel rispetto dell’art. 9 Cost. Concretamente, tenendo conto del rapporto del gruppo interno contro le molestie e non solo delle testimonianze ascoltate in prima istanza.

Pubblicazione della sentenza nel sito del Tribunale federale (www.bger.ch)

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